Home » Blog » Diritto Civile » Chi paga in danni della casa?

Chi paga in danni della casa?

Può capitare, soprattutto per le case acquistate prettamente per trascorrerci brevi periodi di vacanza, che nel caso di assenza accadano fatti imprevedibili che provochino danni.
Se il nostro appartamento si trova in un condominio l’amministratore è obbligato alla manutenzione del condominio specificatamente alle sue parti comuni. Se quindi, ad esempio per un temporale, si danneggia il tetto, le tubazioni ecc. ciò dovrà essere riparato a spese del condominio il quale nella sua interezza è anche responsabile per i singoli danni provocati ai condomini personalmente e al loro appartamento. La manutenzione del condominio e l’obbligo che da ciò deriva in capo all’amministratore non va sottovalutato in quanto in alcuni casi tale responsabilità può sfociare anche nel campo penale: si pensi al caso in cui un pezzo di cornicione si stacchi e provochi lesioni o persino la morte di un passante. Il condominio è tenuto al risarcimento dei danni cagionati ai condomini e ai terzi estranei a seguito di infiltrazioni d’acqua cagionate da evento imprevedibile. L’art. 20151 cc. stabilisce che ognuno è responsabile delle cose in custodia ( unica eccezione su cui la giurisprudenza si sta dibattendo è l’ipotesi di insidia stradale in quanto non si ritiene applicabile tale articolo vista l’impossibilità materiale di tenere sotto controllo , per la loro vastità, le strade di proprietà).A tale articolo non si sottrae il condominio. Nel caso di evento atmosferico l’amministratore dovrà controllare non si siano verificati imprevisti all’immobile. Se la casa è disabitata i danni provocati al vostro appartamento dovranno essere risarciti dal condominio se questi dipendono da una parte comune dell’edificio. Se l’appartamento doveva essere in stato di perfetta manutenzione ( pensiamo ad un appartamento nuovo) il condominio non dovrà rispondere dei danni derivanti da cose in custodia. Poniamo il caso del danneggiamento di un tetto condominiale che sia stato costruito di recente rifatto. Se un temporale danneggia l’appartamento sottostante il tetto a rispondere sarà il costruttore o l’impresa che ha eseguito i lavori di rifacimento.Si consideri anche la garanzia di 10 anni che il costruttore deve dare sulle costruzioni mentre vi è una garanzia di due anni per le parti meno durature. Inutile dire che sarà sempre l’amministratore a dover provvedere alla denuncia dei danni indirizzando la propria richiesta al costruttore che così facendo si libera da qualsivoglia responsabilità professionale. Il condominio poi non verrà chiamato in causa nel caso di caso fortuito. I danni che andranno risarciti ricomprendono sia i danni materiali sia quelli extrapatrimoniali ( spese di ripristino dell’immobile, spese di custodia dei mobili, spese per alloggio in altra struttura, ecc).Tra tali danni alcune sentenze hanno riconosciuto anche un danno da mancato godimento dell’immobile, al pregiudizio alla normale vita di relazione e perdita di tranquillità. Ovviamente , essendo difficile la loro oggettiva quantificazione, questi danni vengono valutati in via equitativa dal giudice secondo i singoli casi prospettati.

Può capitare, soprattutto per le case acquistate prettamente per trascorrerci brevi periodi di vacanza, che nel caso di assenza accadano fatti imprevedibili che provochino danni.Se il nostro appartamento si trova in un condominio l’amministratore è obbligato alla manutenzione del condominio specificatamente alle sue parti comuni. Se quindi, ad esempio per un temporale, si danneggia il tetto, le tubazioni ecc. ciò dovrà essere riparato a spese del condominio il quale nella sua interezza è anche responsabile per i singoli danni provocati ai condomini personalmente e al loro appartamento. La manutenzione del condominio e l’obbligo che da ciò deriva in capo all’amministratore non va sottovalutato in quanto in alcuni casi tale responsabilità può sfociare anche nel campo penale: si pensi al caso in cui un pezzo di cornicione si stacchi e provochi lesioni o persino la morte di un passante. Il condominio è tenuto al risarcimento dei danni cagionati ai condomini e ai terzi estranei a seguito di infiltrazioni d’acqua cagionate da evento imprevedibile. L’art. 20151 cc. stabilisce che ognuno è responsabile delle cose in custodia ( unica eccezione su cui la giurisprudenza si sta dibattendo è l’ipotesi di insidia stradale in quanto non si ritiene applicabile tale articolo vista l’impossibilità materiale di tenere sotto controllo , per la loro vastità, le strade di proprietà).A tale articolo non si sottrae il condominio. Nel caso di evento atmosferico l’amministratore dovrà controllare non si siano verificati imprevisti all’immobile. Se la casa è disabitata i danni provocati al vostro appartamento dovranno essere risarciti dal condominio se questi dipendono da una parte comune dell’edificio. Se l’appartamento doveva essere in stato di perfetta manutenzione ( pensiamo ad un appartamento nuovo) il condominio non dovrà rispondere dei danni derivanti da cose in custodia. Poniamo il caso del danneggiamento di un tetto condominiale che sia stato costruito di recente rifatto. Se un temporale danneggia l’appartamento sottostante il tetto a rispondere sarà il costruttore o l’impresa che ha eseguito i lavori di rifacimento.Si consideri anche la garanzia di 10 anni che il costruttore deve dare sulle costruzioni mentre vi è una garanzia di due anni per le parti meno durature. Inutile dire che sarà sempre l’amministratore a dover provvedere alla denuncia dei danni indirizzando la propria richiesta al costruttore che così facendo si libera da qualsivoglia responsabilità professionale. Il condominio poi non verrà chiamato in causa nel caso di caso fortuito. I danni che andranno risarciti ricomprendono sia i danni materiali sia quelli extrapatrimoniali ( spese di ripristino dell’immobile, spese di custodia dei mobili, spese per alloggio in altra struttura, ecc).Tra tali danni alcune sentenze hanno riconosciuto anche un danno da mancato godimento dell’immobile, al pregiudizio alla normale vita di relazione e perdita di tranquillità. Ovviamente , essendo difficile la loro oggettiva quantificazione, questi danni vengono valutati in via equitativa dal giudice secondo i singoli casi prospettati.

Vuoi saperne di più?

Richiedi una consulenza

Leggi anche

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Iscriviti alla newsletter

E riceverai una mail ogni volta che pubblicheremo un nuovo articolo.

×

Clicca qui sotto per contattarci tramite WhatsApp

×