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Finanziamento con cessione dello stipendio: la truffa nascosta

Finanziamento con cessione di 1/5:la truffa nascosta

Forse avete pagato più di quello che dovevate e non lo sapete.

Forse avete stipulato un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e non sapete che probabilmente avete diritto alla restituzione di una somma di denaro che la banca o la finanziaria vi ha richiesto al momento dell’estinzione ma che non aveva diritto di richiedervi.

Nelle diverse cause che ho seguito in questa materia il Giudice ha sempre riconosciuto il diritto al rimborso condannando la banca o l’istituto finanziario alla restituzione per somme da quest’ultima richieste illegittimamente.

Chiariamo meglio, facendo un esempio pratico ( tratto da un caso realmente trattato), quale sia la problematica in questione.

Supponiamo che Tizio in data 21/10/2009 abbia stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio– regolato dal D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche – per € 14.400,00 con un piano di ammortamento pari a 120 rate.

Supponiamo, come è consuetudine, che fra le altre voci di spesa il contratto abbia preveduto a carico di Tizio, i seguenti oneri:

  • commissioni finanziarie per € 914,35;
  • commissioni e spese per € 1236,00
  • costi assicurativi per € 156,96;

Supponiamo che a seguito della scadenza di n. 51 quote mensili ( pari ad euro 13.308,60) il detto finanziamento sia stato anticipatamente estinto con il pagamento di € 7.188,60, secondo quanto preventivato dalla finanziaria.

Come si vedrà facendo due semplici calcoli, Tizio, pur avendo estinto il finanziamento con largo anticipo rispetto al decorso previsto al momento della conclusione del contratto, ha dovuto corrispondere una somma (€ 13.308,60 di cui € 6120,00 a titolo di rate già corrisposte e € 7188,60 per l’estinzione anticipata) quasi identica agli 14.400,00 originariamente pattuiti.

E’ ovvio che qualcosa non quadra !

Si tenga conto che questo fenomeno è ampiamente diffuso e che molti non si accorgono (anche perché non sanno) dell’inghippo facendo accrescere notevolmente le casse delle finanziarie.

Sulla scorrettezza comportamentale della convenuta nella fase delle trattative e della formazione del contratto

Il caso in esame costituisce un paradigmatico esempio degli abusi perpetrati ai danni della parte più “debole” del rapporto contrattuale. Le plurime scorrettezze poste in essere dalla banca/finanziaria sono evidenti già nella fase delle trattative negoziali ed integrano la violazione degli artt. 1337-1338 c.c.. In particolare, costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto” [v., da ultimo, Cass. 21.10.13 n. 23873, nonché, con specifico riguardo alla responsabilità precontrattuale degli intermediari finanziari Cass. SS.UU. 19.12.2007 n. 26725; Cass. 29.9.2005 n. 19024].

Dalla qualifica soggettiva di “consumatore” ascrivibile a Tizio, discendono specifici obblighi informativi in capo all’Ente Creditizio, il quale deve rendere edotto il cliente circa le condizioni economiche del contratto anche in termini di chiarezza espositiva e adeguata evidenza grafica. Siffatto dovere informativo diviene ancor più pregnante ove si consideri la predisposizione unilaterale delle clausole contrattuali da parte della società mutuante e la conseguente riconducibilità dell’accordo di cui è causa entro lo schema dei contratti conclusi mediante moduli o formulari.

Nel caso preso ad esempio le voci di spesa poste a carico del cliente vengono espresse tutt’altro che chiaramente e comunque non in modo tale da consentire la piena consapevolezza del consumatore sulle scelte negoziali compiute .

Ad esempio quando si parla di commissioni finanziarie non si comprende quali siano le effettive voci delle predette commissioni e come si arrivi alla cifra indicata che , per quanto ne sappiamo, potrebbe essere stata indicata senza criterio.

Il cliente deve sapere cosa nello specifico va a spendere e vi deve – meglio dovrebbe – essere massima trasparenza in questi tipi di contratti.

Nella realtà l’evanescenza con cui vengono indicate dette clausole concreta una violazione degli obblighi di trasparenza in danno del cliente/consumatore

La banca o la finanziaria, tramite il proprio comportamento colpevolmente “ingannevole” –ha posto in essere una “illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale del cliente tale da poter ascrivere la fattispecie ad un ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c.” (v. Cass. n. 19024/2005 richiamata anche da ABF Roma 707/2010 e ABF Milano 18 Febbraio 2011 n. 340).

Inoltre, tale omessa trasparenza, attribuisce alla predette clausole natura palesemente vessatoria e, pertanto, al consumatore vittima dell’abuso, deve essere accordata la tutela di cui agli artt. 33 ss. cod. cons..

Ciò chiarito il cliente avrà pertanto diritto al rimborso di quanto pagato con una ulteriore precisazione.

Spesso con la stipula di un finanziamento si sottoscrivono anche delle polizze assicurative e al momento della richiesta di restituzione del premio pagato in più ( visto che vi è stata estinzione anticipata) la banca/finanziaria eccepisce che tali somme debbono essere richieste direttamente alla compagnia assicurativa.

Ciò non corrisponde al vero!

Infatti, in base all’accordo Abi Ania del 22 ottobre 2008 in caso di anticipata estinzione sarà il soggetto mutuante a restituire al cliente quella parte di premio relativa al periodo residuo, indicando così nell’intermediario il soggetto obbligato alla restituzione delle somme indebitamente versate dal mutuatario. Stante la chiarissima disposizione della norma sopra menzionata non può sorgere alcun dubbio che il soggetto tenuto alla restituzione del premio sia il mutuante. D’altra parte lo schema della ripetitio indebiti di cui all’art. 2033 c.c. indica in chi riceve il pagamento il soggetto tenuto eventualmente anche alla restituzione ed in considerazione del fatto che il rapporto intercorrente tra l’Istituto e la Compagnia Assicurativa deve e rimane estraneo al rapporto intercorso con parte attrice.

Concludendo, nel caso preso ad esempio, Tizio aveva corrisposto 3000,00 euro in più di quelle dovute, somma che è riuscito a riavere con l’azione giudiziale.

Se pensiamo a quanti non sanno o non si accorgono delle circostanze sopra denunciate possiamo renderci conto quale giro di milioni di euro vi sia dietro a questo fenomeno che forse qualcuno non sa nemmeno esistere.

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5 commenti su “Finanziamento con cessione dello stipendio: la truffa nascosta”

  1. Mi trovo in una situazione diversa avendo stipulato un quinto di stipendio con la ditta dove lavoravo che poi fallita nel 2015 ad oggi non ancora erogato il TFR alla finanziaria e io mi trovo con lavori precari e interessi su interessi.

    Rispondi
    • Buongiorno,
      Io nel maggio 2019 ho stipulato una cessione del quinto di 5000 con rata da 78 euro per 120 mesi, ora (gennaio 2021) chiedo l’estinzione anticipata e la finanziaria mi chiede ben 6000 euro, ma come è possibile? Ho pagato da più di un anno e mezzo e in più dovrei sborsare 1000 euro in più?? Qualcosa non quadra!
      Grazie e buona giornata

  2. Buona sera
    Ho chiesto 16.000 euro nel luglio ª findomestic
    Totale da dare in 10 anni pari a 28.000 euro tra cui 5.700 euro di spese..nei 5 anni a 235 euro ho pagato circa 14.000 euro..eppur estinguendolo cinque anni prima ..ho versato una bella somma di altre 13.000 euro..una vergogna tale da rivedermi ad un legale che alla fine mi ha rsp che ormai non ho letto bene il co tratto ormai firmato..ci tengo a precisare che il mio legale non ha preso nessun sdo da me..e in più tramite findomestic mi hanno fatto firmare una carta dove non dovrò più chiedere nulla…se qualcuno può aiutarmi lascio apertamente il mio indirizzo email oviamente non chiedetemi soldi perché sto nella m..a più totale
    Assenzio1981ll@ libero.it

    Rispondi

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