L’anatocismo rende gli interessi usuraRi

Il blog dello Studio Legale Bartolini

Home » Blog » Diritto Civile » L’anatocismo rende gli interessi usuraRi

L’anatocismo va calcolato ai fini degli interessi usurari.

Finalmente una sentenza che rende un pò di giustizia ai correntisti!

Spesso abbiamo parlato su questo blog di come difendersi dalle banche: se ti interessa approfondire l’argomenti ti consiglio di leggere anche gli altri articoli pubblicati:

Dopo il muro che si è alzato, ingiustamente, nella maggior parte dei Tribunali contro i correntisti a favore delle banche, nonostante fosse evidente il ladrocinio legalizzato commesso a carico di molti correntisti, la Cassazione è ritornata ad interpretare correttamente la legge 108/1996 pronunciandosi nell’ambito di una controversia relativa alla domanda restitutoria degli interessi corrisposti sul conto corrente.

COSA SONO GLI INTERESSI ANATOCISTICI?

L’anatocismo è un metodo di calcolo degli interessi per cui gli interessi maturati secondo una certa periodicità maturano altri interessi, cioè sono sommati al capitale dato in prestito in modo tale da contribuire a maturare altri interessi nei periodi successivi.

L’articolo che disciplina l’anatocismo è il 1283 c.c. secondo il quale gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi. L’art. 120 Testo Unico Bancario prevede la possibilità di stabilire i criteri di calcolo, purché periodico, degli interessi sugli interessi, maturati nell’esercizio dell’attività bancaria.

La Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito, con la sentenza n. 24418 del 2010 il diritto dei correntisti ad ottenere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente dalle banche sul conto corrente, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi sottolineando come la prescrizione del diritto di ottenere la restituzione delle somme decorreva dalla chiusura del rapporto contrattuale con la banca.

Ma poiché tale pronuncia tornava scomoda alle banche, ecco che si rimedia con la L. 10 del 2011 ( c.d. Milleproroghe) secondo la quale:“in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”.

In pratica con questa ennesima legge salvabanche si è introdotto un sistema di calcolo ad hoc per i tempi di prescrizione a sfavore dei correntisti: i dieci anni decorrono non dalla chiusura del conto corrente, ma dalla singola operazione bancaria.

La legge 10/2011 art. 2 è stata poi dichiarata incostituzionale della sentenza del 2 aprile 2012 n. 78 in quanto, facendo retroagire la disciplina prevista, non rispetta il canone generale di eguaglianza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).

Con la L. n. 147/2013, Legge di stabilità 2014il legislatore ha attribuito al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) il compito di dettare le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, con l’intento di eliminare l’anatocismo. Tuttavia, il successivo D.L. n. 91/2014 (Decreto competitività), modificando l’art. 120 T.U.B., ha riproposto la possibilità di capitalizzare gli interessi, prospettiva poi non mantenuta nel successivo decreto di conversione (L. n. 116/2014). Dunque, si è verificata una certa confusione interpretativa, in quanto, se da un lato vi era un testo che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, dall’altro restava in vigore la delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, che costituiva una fonte primaria di attuazione regolamentare. A tal riguardo, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ogni capitalizzazionedegli interessi, effettuata successivamente all’entrata in vigore della Legge di stabilità 2014, risultava essere illegittima.

Il nuovo art. 120 TUB, cosi come modificato dalla L. n. 49 del 2016 affida al CICR il compito di fissare “le modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b)  gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo”.

LE VARIE DECISIONI IN MATERIA DI ANATOCISMO

La Cassazione si è pronunciata diverse volte in materia di anatocismo. Vediamo qui di seguito le decisioni più rilevanti.

Ordinanza n. 21646 del 5 settembre 2018: la Cassazione ha chiarito che il correntista, prima della chiusura del conto corrente, può chiedere alla banca di svolgere accertamenti sull’esistenza di clausole anatocistiche. In tal modo si è sancita una tutela dell’interesse dei correntisti avverso le clausole illegittime, riconoscendo loro il potere di agire in giudizio per far rilevare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa, anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso.

Ordinanza n. 3337 del 5 febbraio 2019: la Corte di  Cassazione ha ribadito che, in caso di necessità di ricalcolo del saldo di conto corrente a causa della nullità, dunque in presenza di anatocismo, la banca è tenuta a produrre in giudizio gli estratti conto integrali, in quanto solo in tal modo sarà possibile arrivare dal saldo zero iniziale a quello finale, e calcolare così le reciproche rimesse e compensazioni.

Ordinanza 30 ottobre 2018 n. 27442: la Cassazione ha stabilito che: “è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali  moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”.

Ma cosa dice la recente sentenza, del 17 novembre 2022 della Corte di Cassazione?


La Cassazione sottolinea come la normativa relativa all’usura e cioè l’art. 644 c.p. e la legge 108/1996 consideri rilevanti tutte le voci, al fine del calcolo dell’usura,  che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.

Come è noto o meglio come dovrebbe essere noto visto che molti giudici, trincerandosi dietro le direttive della Banca d’Italia pare non ricordarselo, secondo l’art. 644, comma 5, per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioniremunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

Pertanto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprime un costo del credito e, in quanto tale, la stessa va inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro.

Da sottolineare come non rilevi, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale.

Quanto alle istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM, la Corte di legittimità chiarisce che, secondo le suddette istruzioni, ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG).

CONCLUSIONE

Con questa sentenza sicuramente si apre una possibilità in più per i correntisti di far valere le proprie ragioni contro la banca.

La prima cosa da fare in questo caso è sicuramente procedere con una perizia c.d. econometrica e cioè con una perizia tecnica che vada ad analizzare il mutuo o il conto corrente alla ricerca di anomalie nonché vada a rideterminare quanto la banca ci deve dare indietro per applicazione di tassi illegittimi.

Se pertanto hai un problema con la banca e ritieni che ti stiano prendendo più soldi del dovuto, contattami scrivendo a:

info@bartolinistudiolegale.com

e sarò lieto di ascoltarti e difenderti nel migliore dei modi.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Iscriviti alla newsletter

E riceverai una mail ogni volta che pubblicheremo un nuovo articolo.

Difendi i tuoi diritti

Come scegliere l’avvocato giusto per te in 5 semplici passi