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Legge Pinto: risarcimento per le lungaggini processuali

 

I tempi della giustizia sono lunghi, anzi, a volte, lunghissimi. Ciò è dovuto da una seri di fattori tra cui il primo è sicuramente la carenza di personale.Diverse riforme sono state fatte e sono al vaglio parlamentare ( si pensi al c.d. processo breve) proprio con lo scopo di sveltire i tempi della giustizia, ad oggi, invano. Indipendentemente da quali possano essere i motivi di queste lungaggini processuali stà di fatto che il diritto ad un procedimento celere è persino garantito costituzionalmente e chi è stato coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo irragionevole ha diritto, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 ( c.d. “ legge Pinto”) una equa riparazione.Detta legge prevede uno strumento volto a far ottenere una equa riparazione a colui che ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che testualmente recita :”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”. In base alla legge Pinto, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, ( 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione) a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di concliazione della lite , si ha diritto  ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo pari a circa 1.000/1.500 euro; somma che può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute). La domanda può essere proposta anche qualora la causa sia ancora in corso. Successivamente verrà avanzata una seconda istanza al termine della lite per la cifra rimanente.La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice. Per presentare il ricorso si ha un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. ATTENZIONE!!! Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso. Ovviamente tale termine non sussiste in corso di causa. *** II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella prevista dall’art. 1 disp.att. cpp, e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito. Va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Nel ricorso si dovrà provare la lungaggine processuale attraverso la produzione dei verbali di udienza con gli eventuali rinvii di ufficio nonché ogni altro elemento da cui si possa desumere la violazione dell’art. 6, par. 1. Al termine la Corte d’Appello depositerà il decreto, immediatamente esecutivo, con il quale lo Stato Italiano verrà condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto dovrà poi venir notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato. All’incirca entro un anno si riuscirà quindi ad ottenere il dovuto risarcimento. Lo studio offre la propria competenza in materia a coloro i quali, ritenendo di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, hanno intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento. A tal fine ci si potrà inizialmente, senza alcun impegno, rivolgersi allo Studio al fine di far valutare l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.

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4 commenti su “Legge Pinto: risarcimento per le lungaggini processuali”

  1. Spett.le studio, non so quali potrebbero essere i miei diritti, nel lontano 1991 la banca a fronte di una scopertura di c/c di circa 100.000.000 di vecchie lire mi pignoro un immobile (terreno con destinazione D4). il ctu nominato dal giudice fece una perizia di Lire 1.300.000.000 a fronte di un credito della banca di 100.000.000.
    Nel 1994 o 1995 il bene pignorato fu posto all’asta che andò deserta, a suo tempo tramite l’avvocato richiesi la riduzione del pignoramento ma la banca si oppose.
    Nel 2010 un altro giudice nomina un altro ctu per una nuova perizia è cosi è stato € 298.000, in questa ultima perizia il ctu abbatte di oltre il 50% la stima del primo ctu del 1992. Adesso proprio in questi giorni dopo 26 anni si è presentato un delegato del Giudice nominato custode.
    A me tutto questo appare allucinante, mi hanno negato la riduzione del pignoramento del terreno già frazionato in cinque lotti da circa mq 10.000 cadauno negandomi la possibilità di vendere un lotto e soddisfare la banca creditrice e ancor più in 26 anni hanno tentato solo una vendita all’asta e con la loro seconda perizia mi hanno svalutato d’ufficio l’immobile di oltre il 50% e chissà ancora cosa mi aspetta. Io sono convinto che la banca da un lato mantenendo il credito immobile per 26 anni ha accumulato profitti in termini di interessi e dall’altro mi ha ridotto il valore del bene di oltre il 50%, forse perché portare all’asta un immobile di tale valore a fronte di un credito quasi irrosorio i costi per la banca avrebbero richiesto investimenti quasi pari al credito vantato e quindo suppongo che ci sia malafede da parte della namca nella conduzione del procedimento.
    Mi farebbe tanto piacere sapere cosa ne pensa codesto spett Studio in proposito.
    Cordiaqli Saluti

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    • Gent.le sig. Rosario senza vedere la documentazione in una situazione complessa come quella che mi pare di percepire da quanto mi riferisce è quasi impossibile darle una risposta concreta. Diverse cose sarebbero da approfondire quale ad esempio i tempi di giudizio in quanto 26 anni sono una enormità e quindi una esecuzione che duri così tanto tempo è non dico impossibile ( in quanto in giudizio nulla è impossibile) ma quantomeno tanto anomalo. Altra questione è la valutazione del CTU in quanto a fronte degli anni passati vi potrebbe essere, anche a causa della crisi di mercato,una grossa svalutazione ma andrebbe visto e comparate le due perizie. Inoltre bisognerebbe leggere l’ordinanza con la quale il giudice ha rigettato la richiesta di riduzione di pignoramento e vederne le motivazioni. Sicuramente la situazione così come descritta è anomala e non per ultimo non mi stupirei se vi fossero anche accordi di sottobanco tra banche, giudici ecc. ( ovviamente il sospetto diviene difficile da accertare ma comunque resta). A suo tempo andava anche verificato se il credito della banca fosse reale nel senso che magari, se fosse stata riscontrata usura, anatocismo o qualsiavoglia altra anomalia nella gestione del rapporto bancario, si sarebbe potuto richiedere persino un rimborso e magari evitare il tutto. Questo in quanto subire passivamente l’azione bancaria porta ad essere vittime di una ingiustizia in quanto il sistema è fatto appositamente per farti aumentare il debito nei confronti della banca la quale da un credito modesto arriva poi a prendere un immobile di più ingente valore: spesso però contro questo meccanismo non sempre si ha la possibilità di reagire

  2. Salve, molte grazie per la vostra celere risposta, potreste prendere in esame il mio caso in modo approfondito ? anche perché con questa causa sono arrivato financo in Cassazione per richiedere il ricalcolo degli interessi ma stranamente il mio avv Prof… del foro di Catania ha perso.
    resto in attesa di gradito riscontro.

    Rispondi
    • Caro Rosario dovrei avere tutta la documentazione per visionare il tutto considerando che se siete giunti cassazione difficilmente si potrà procedere visto che questo è l’ultimo grado di giudizio. Comunque resto a sua disposizione. Potrà mandare tutta la documentazione via email

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