Licenziamento valido anche se non sottoscritto dal datore di lavoro

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Il licenziamento intimato con lettera priva di sottoscrizione del datore di lavoro è efficace e, quindi, valido. E’ quello che stabilisce la sentenza della Cass. n. 7044/10 depositata il 24 marzo. Gli ermellini specificano che se la missiva  contiene nell’intestazione ed in calce il nome della ditta e quello del suo titolare, il licenziamento non può essere equiparato ad un recesso orale perché tali elementi si riferiscono inequivocabilmente al datore e, quindi, la lettera ha raggiunto comunque lo scopo cui era destinata. La Cassazione, nel caso in esame, ha respinto il ricorso di due lavoratori, licenziati per soppressione dei rispettivi posti, che sostenevano l’inidoneità del licenziamento a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro in quanto privo della sottoscrizione del datore. Sul punto, ila sezione lavoro di piazza Cavour senza giri di parole ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui «può considerarsi valido un licenziamento intimato con una lettera non sottoscritta, ma recante nell’intestazione ed in calce la denominazione dell’impresa ed il nome del titolare, trasmessa con raccomandata e tempestivamente impugnata dal lavoratore .

 

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