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Lo strano caso dell’attuazione del provvedimento di urgenza

Lo strano caso dell’attuazione del provvedimento di urgenza……

La normativa attuale lascia un vuoto in materia di attuazione dei provvedimenti di urgenza per rilascio.

Infatti, dopo avere ottenuto l’ordinanza di concessione dell’art. 700 c.p.c. come si può attuare il provvedimento ottenuto?

In questo post si tratterà solo di provvedimenti di rilascio o obblighi di fare in quanto per le somme di denaro la procedura è più chiara.

La procedura da seguire è quella dettata dall’art. 669 duodecies e cioè bisogna proporre una istanza al giudice che ha concesso il provvedimento cautelare che sarà il giudice che provvederà a determinare le modalità di attuazione del rilascio.

Il giudice fisserà, pertanto, una udienza e nel contraddittorio delle parti si determineranno le modalità di attuazione.

Una volta che sono state determinate le modalità di attuazione però , in caso di inottemperanza, cosa bisogna fare?

Procedere con un precetto e poi con la notifica del 608 c.p.c.oppure si può andare diretti dall’ufficiale giudiziario a chiedere l’attuazione del provvedimento? Ed inoltre sul provvedimento bisogna richiedere la formula esecutiva?

In un caso che mi è capitato di affrontare di recente, il mio cliente, titolare di uno stabilimento balneare, aveva affittato, nel 2011, una azienda adiacente allo stabilimento suddetto per svolgere una attività di pizzeria al taglio. La società affittuaria negli anni aveva visto subentrare nuovi soci sino a trasformarsi in ditta individuale.

L’ultimo socio che era subentrato nel 2015 aveva richiesto per ben due volte, manifestando il suo stato di difficoltà economica, la modifica del contratto di affitto di azienda relativamente alla parte avente ad oggetto l’importo del canone, modifica che era stata concessa dell’affittante.

Le difficoltà continuavano e nel maggio 2018 l’affittuario smetteva di pagare il dovuto. Provvedevo, pertanto, a proporre ricorso al Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto, il rilascio ed il pagamento delle morosità.

Notificato il ricorso, in corso di causa, provvedevo poi a chiedere un 700 c.p.c. per il rilascio immediato dell’azienda. Controparte si difendeva sostenendo che in realtà il contratto di affitto di azienda non era da considerarsi tale ma solo un contratto di locazione in quanto i beni aziendali non erano stati consegnati al momento della stipula e chiedendo pertanto la restituzione dei canoni relativi solo alla parte dell’azienda ( nel contratto si era stabilito euro 1000,00 per il canone di locazione ed euro 2000,00 per l’azienda) e quindi facendo intendere che non solo non era moroso ma, anzi, che era in credito e quindi che la causa di risoluzione non sussisteva.

A parte un aspetto morale della questione in quanto quando l’affittuario aveva avuto bisogno, l’affittuario gli era venuto incontro ed ora cercava un escamotage a dir poco pretestuoso per danneggiarlo e giustificare il suo mancato pagamento ( tra l’altro l’intenzione di questo affittuario era quello di lavorare durante la stagione estiva e percepire i proventi della stagione gratis senza continuare a pagare il canone……ovviamente il Tizio si era ben guardato da avere beni a lui intestati).

Il giudice rigettava l’eccezione di controparte, rilevata la sua pretestuosità concedendo il provvedimento richiesto ex art. 700 c.p.c. ed ordinando il rilascio dell’azienda.

Inutile dire che Tizio, continuando nel suo atteggiamento, non rilasciava l’azienda e provvedevo, pertanto, a fare istanza ex art. 669 duodecies c.p.c.

Il giudice che era lo stesso che aveva emanato il provvedimento cautelare, fissava, pertanto, udienza per le modalità di esecuzione.

Controparte si costituiva e seguendo sempre il suo modus operandi stavolta sosteneva che per rilasciare l’immobile avrebbe dovuto togliere l’impianto elettrico demolendo le mura interna (!!), togliere il condizionatore, la cucina ecc. e che per fare tutti questi lavori necessitava dell’autorizzazione comunale, dell’autorizzazione demaniale e della Agenzia delle Dogane e…… chi più ne ha più ne voglia, producendo una relazione da parte di una impresa edile in cui si stimava – guarda caso – un tempo di oltre due mesi per fare il tutto: insomma l’obiettivo rimaneva sempre quello di prendere tempo e fare la stagione!

Nelle more, intanto controparte proponeva reclamo contro il provvedimento di urgenza e chiedeva la sospensiva che veniva inesorabilmente rigettata con fissazione di udienza al 25 ottobre.

Controparte, però, non era a conoscenza di una norma del codice civile e precisamente dell’art. 2561 co. 4 c.c. che prevede :”La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto” ( norma che si applica, per l’art. 2562 anche all’affitto di azienda). In pratica l’affittuario non può portare via nulla anche se di sua proprietà (nel caso di specie non era nemmeno vera, comunque, questa circostanza) dovendosi fare semplicemente una stima in denaro tra l’inventario dei beni all’inizio dell’attività e quelli alla fine che nel caso specifico poi, nella peggiore dei casi si sostanzierà comunque  in una compensazione con il dovuto e quindi con ulteriore danno per l’affittuario che si era fatto forte sul fatto che non aveva nulla da perdere e quindi non avrebbe mai corrisposto, comunque, i canoni dovuti.

Il giudice pertanto, alla luce di tale articolo disponeva il rilascio immediato dell’azienda con tutto ivi presente ( impianto elettrico, di condizionamento, cucina ecc.).

Inutile dire che, anche stavolta, l’affittuario non provvedeva a rilasciare l’immobile  si doveva, pertanto, procedere con l’ufficiale giudiziario.

Ed è proprio in questa fase che subentra un vuoto legislativo .

Prima di tutto bisogna tener presente che il provvedimento ex art. 669 duodecies così come l’ordinanza ex art. 700 non possono essere munite di formula esecutiva perché esecutivi di per sé.

Pertanto, basterà scaricare il provvedimento dalla cancelleria telematica e fare la dichiarazione di certificazione da parte dell’avvocato.

Ma bisognerà poi notificare il precetto e l’istanza ex art 608 c.p.c. come in una procedura di sfratto oppure si potrà saltare questa fase?.

La fase dinanzi al giudice di cui sopra è detta esecuzione in via breve e pertanto se si dovesse procedere con il precetto non sarebbe giustificabile questa procedura che è volta proprio a saltare queste azioni.

In realtà, pertanto, si dovrebbe andare subito dall’ufficiale giudiziario che dovrebbe attuare subito il provvedimento di urgenza: da sottolineare che i  procedimenti cautelari si attuano e non si eseguono.

A mio avviso il 608 c.p.c non dovrebbe essere notificato ma , proprio nel vuoto legislativo, ciò dipende dai vari uffici giudiziari. Ad esempio a Lucca gli ufficiali giudiziari sono propensi a che venga fatta la notifica ex art. 608 c.p.c. ma in questo modo , nel mio caso, il rilascio immediato tanto immediato non sarebbe perdendosi almeno 20 giorni.

La giustificazione degli ufficiali giudiziari è quella di tutelare da eventuali opposizioni la parte che agisce ( ed anche a mio avviso di calendarizzare l’accesso secondo i proprio impegni lavorativi), tantochè nel caso in cui si voglia saltare questa procedura richiedono una manleva di responsabilità da parte del legale.

Questa, comunque, è la procedura da seguire restando il punto interrogativo se fare il 608 o procedere direttamente ( per me quest’ultima è l’ipotesi preferibile)

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14 commenti su “Lo strano caso dell’attuazione del provvedimento di urgenza”

  1. oettima relazione; in caso analogo di cui mi sono occupato, ho proceduto con l’Uff . e personale idoneo agendo coattivamente ( salvo preavviso a controparte del giorno e ora dellpaccesso.

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  2. Buonasera, è los tesso problema che mi pongo io in caso di ordinanza di reclamo 669 terdecies,in applicazione degli art. 703 ss, che obbliga la demolizione di un manufatto.
    Ho ricevuto opposizione per mancata apposizione della formula esecutiva, la formula esecutiva va apposta sul provvedimento?

    Rispondi
  3. Buonasera Collega e complimenti per l’ottima relazione. Mi trovo in un caso analogo in cui il Giudice accoglie il mio ricorso ex art. 700 cpc per il rilascio di un immobile ad uso abitativo occupato sine titulo. La resistente non si costituisce e il Giudice emette l’ordinanza con la quale ordina l’immediato rilascio dell’immobile libero da persone e cose a cura e spese dell’occupante abusiva e ho provveduto a notificare l’ordinanza assieme al ricorso attestandone la conformità della copia informatica all’originale. La notifica non è stata ritirata. Ora mi chiedo devo procedere per forza con l’istanza ex art. 669 duodecies o potrei già notificare il preavviso di rilascio a mezzo unep? Grazie

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    • In questa procedura è il giudice, stante l’art. 669 duodecies che deve decidere le modalità di rilascio. Pertanto a mio avviso non si può prescindere da questa istanza ma si dovrebbe prescindere, invece, dal 608 c.p.c. . Infatti se il giudice fa bene il suo lavoro dovrebbe emettere una ordinanza con cui ordina agli ufficiali giudiziari di provvedere per rilascio immediato. Nel mio caso non fu così ed il giudice emise una ordinanza un pò troppo generica e l’ufficiale giudiziario consigliò il 608 per non incorrere in problemi ( era una causa molto agguerrita) anche se atto non dovuto o quantomeno non previsto dalla legge che lascia uno spazio vuoto su questo tema

  4. BG. Caro Collega, mi sto occupando di un caso simile; presso questo UNEP-Tribunale di Lagonegro si pretende il 608 cpc.; e’ stato notificato, ma l’intimato si rende irreperibile; si ripete la notifica presso il legale domiciliatario (trattasi di persona giuridica) che in risposta mi notifica un ricorso in opposizione ( che ritengo inammissibile) Grazie per l’ospitalita’- avv Vincenzo Padula

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    • Caro Collega anche a Lucca consigliano ( non pretendono) il 608. Infatti a mio avviso il 608 non è necessario proprio perché non lo prevede la procedura . L’opposizione poi mi pare proprio una castroneria. Infatti è il giudice del provvedimento cautelare che stabilisce le modalità di rilascio ed ogni questione va sviscerata in quella fase e non può essere oggetto di opposizione tantomeno ad un 608 non previsto in questa fase proceduralmente

  5. Buongiorno, a seguito di procedimento ex 700 cpc il Giudice emette ordinanza. Controparte propone reclamo al collegio e viene emessa nuova ordinanza di condanna e liquidazione spese legali. Controparte non paga. In merito alle spese legali come procedo? Chiedo apposizione formula esecutiva e poi atto di precetto oppure non è necessario??? Grazie molte per il confronto

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    • A mio avviso va richiesta la apposizione della formula esecutiva e poi procedere con precetto. La formula esecutiva non è necessaria per quanto riguarda un eventuale ordinanza di rilascio di immobile, a seguito di 700 e successiva istanza al giudice.

  6. Buonasera Collega, il tuo interessante articolo mi fa riflettere su una questione analoga in cui, però, l’ordinanza ex art. 700 riguarda il fatto di permettere “la consultazione di contabilità e documentazione societaria”. A causa dell’inadempimento di controparte agirei ai sensi del 669-duodecies, ma poichè non si tratta di beni certi (non possiamo sapere se e cosa troveremo), trovo difficoltà a pensare a un successivo precetto nel quale intimare che, in caso di mancato adempimento, mi rivolgerò a un Ufficiale Giudiziario per fare cosa? Si tratterebbe, infatti, di una obbligazione di fare molto generica (differente dal rilascio di bene o riconsegna di ramo d’azienda). Mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista. Grazie comunque per la stimolante lettura
    Lorenzo

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  7. Buongiorno Collega. Trovo il Tuo articolo molto interessante. Io sto affrontando un caso molto particolare, dove nemmeno le cancellerie riescono a darmi riscontri unanimi. Invero, sono in possesso di una ordinanza di rigetto di una domanda di reintegra del possesso. Con riferimento alla reintegra del bene nulla quaestio, in quanto il bene era ed é rimasto nel possesso dei miei assistiti. Il dilemma sorge sul recupero della spese di lite di cui é stata condannata controparte. Secondo il Tuo preziosissimo parere, l’ordinanza in questione deve essere munita di formula esecutiva? Oppure posso notificarla sic et simpliciter (unitamente al precetto)? Ti ringrazio anticipatamente e Ti auguro buona giornata

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    • Buongiorno Collega. Provo a fare un ragionamento di fronte ad un non chiaro disposto normativo. L’art. 669 duodecies c.p.c. stabilisce che” Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito .
      Se si tratta quindi di obblighi di consegna, come nel caso che ho illustrato nel post, si deve riandare dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare per dare esecuzione al provvedimento: questo sostituisce la formula esecutiva. Se però si tratta di denaro, la norma parla di procedura ex art. 491 c.p.c.e quindi la normale procedura esecutiva. Poichè anche le spese legali ovviamente rientrano negli obblighi di pagamento di denaro a mio avviso, proprio secondo quanto riferito dalla norma di cui sopra si dovrà fare la normale procedura. Quindi richiesta formula esecutiva e precetto. Purtroppo siamo di fronte ad una legislazione lacunosa e sicuramente incompleta ma credo che così facendo ti metterai al sicuro anche da ogni eventuale eccezione.

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