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Parchi di divertimento e risarcimento danni

PARCHI DI DIVERTIMENTO E RISARCIMENTO DANNI

Si avvicinano per molti le vacanze e, in questo periodo i parchi di divertimento, registrano il tutto esaurito.

Ma cosa fare nel caso si subisca un incidente all’interno di questi parchi?

Il Parco può essere ritenuto oggettivamente responsabile?

La questione ruota intorno alla norma dell’art. 2050 c.c. e cioè al fatto se l’attrazione in sé possa essere ritenuta pericolosa o non perfettamente mantenutao se l’incidente sia invece accaduto per colpa dell’utilizzatore.

Nel caso d’impianto di scivolo velocela Cassazione, con sentenza del 13 marzo 2007 n. 5839 ha statuito, ad esempio, la responsabilità dell’utilizzatore nel caso in cui questi, anziché lasciarsi scivolare in piscina planandovi in posizione prona sull’apposito materassino, si era alzato in piedi tuffandosi di testa ed inarcando la schiena: “con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal gestore d’impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso”.

Ed altro caso interessante si è avuto nella decisione del Tribunale di Padova del 10 gennaio 2007 n. 44 ove si rilevava che l’attrazione presso la quale era avvenuto il sinistro – consistente in uno scivolo a mezzo del quale le persone giungevano in velocità in una vasca a bordo di un canotto – comportava un elevato rischio di collisionetra gli utenti già arrivati alla fine del percorso, in procinto di uscire dalla vasca, e quelli ancora a bordo del canotto.

Caso opposto si è avuto, invece, nell’ipotesi di infortunio accaduto ad un bimbo caduto nella pista di pattinaggio in quanto in questo caso, salvo particolari ipotesi, non vi è alcuna pericolosità insita nella struttura dovendosi la causa dell’incidente solo addebitare alla responsabilità dell’utente.

Insomma il principio che sta alla base della responsabilità o meno del Parco di divertimento nel caso di incidenti è sempre quello rientrante nel concetto di “attività pericolose” ai sensi dell’art. 2050 c.c. rientrandovi tutte quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva.

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2 commenti su “Parchi di divertimento e risarcimento danni”

  1. Buongiorno,
    il 16 agosto u.s. mi sono rotto tibia e perone con ospedalizzazione, intervento chirurgico, invalidità temporanea (prognosi di 90gg), e successiva riabilitazione, spese per farmaci, per trasporto taxi fino a casa (eravamo in vacanza: da Alto Adige a Lombardia) per essere caduto all’arrivo in velocità da una carrucola.
    Non sapendo come rallentare (nel brief iniziale non era stato spiegato) e temendo di urtare troppo violentemente contro al fermo rivestito in gomma posto a fine percorso ho messo giù una gamba che però mi si è girata facendomi rovinare a terra.
    Ho un video in cui si vede com’è avvenuto l’incidente. Quello che non capisco è come sia finito sdraiato sulla pedana essendo stato imbragato da loro (non avrei dovuto restare “appeso” salvandomi così la gamba?).
    Ho chiesto, per cominciare, la polizza di assicurazione al Parco Avventura ma hanno inviato solo la delibera firmata da me in cui si dice, in poche parole, che se ti fai male sono cavoli tuoi. Non siamo stati nemmeno avvisati che il parco non possiede una polizza infortuni nel caso qualcuno dovesse farsi male al suo interno.
    Sia io che mia figlia, ma anche mia moglie che era a poca distanza, pur non essendo salita sulle “attrazioni”, non abbiamo sentito menzionare nulla dallo staff incaricato riguardo l’uso delle carrucole, su come eventualmente rallentare o atterrare all’arrivo.
    In questi casi come faccio a sapere se è il caso di fare causa o se è una battaglia già perso in partenza? Basta il video per vedere “di chi è la colpa” o la nostra dichiarazione che nulla è stato detto sull’utilizzo delle carrucole?

    Ringrazio per la gentile risposta.
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • Sicuramente vi sono degli elementi a vostro favore ma dovete sapere che cause scontate non esistono. Prima di tutto le vostre dichiarazioni possono essere una testimonianza ma va considerato che probabilmente solo sua moglie potrà essere sentita in quanto se la bimba è minorenne non può testimoniare e lei sarà parte in causa e quindi non potrà essere testimone.
      Altro elemento su cui ruota la responsabilità è la pericolosità dell’attrazione e la questione inerente l’imbracatura che avrebbe dovuto salvarla.
      Il fatto che lei abbia messo fuori il piede è un elemento che può addossarle un concorso di colpa ma riterrei che comunque il fatto che nessuno vi abbia dato istruzioni ( circostanza da provare) e l’imbracatura che doveva salvaguardarla siano elementi che possano ruotare a suo favore.
      Quindi per mio parere la causa non è una battaglia persa ma va sottolineato che nessuna causa, d’altro lato, si può dire vinta sino a che non vi sia una sentenza definitiva.
      Vista anche l’entità del danno ritengo anche che possa valere la pena affrontare la causa. Le faccio inoltre presente che qualora volesse avvalersi del nostro operato ci rendiamo disponibili patrocinando anche cause fuori foro: in tal caso dovrà scriverci a [email protected] per assistenza.

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