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Quando nasce l’invalidità permanente

Un ciclista durante una competizione ciclistica si era scontrato con un’autovettura che transitava sul percorso, nonostante questo fosse chiuso al traffico. Il giudice di primo grado, e la decisione sul punto aveva resistito anche al grado di appello, aveva liquidato l’invalidità permanente prendendo in considerazione l’età del danneggiato al momento del sinistro (luglio 1994) anziché quella al momento della cessazione della inabilità temporanea (dicembre 1999). Ai fini liquidativi 5 anni (ma va detto che il principio vale evidentemente in ogni caso) si traducono in una notevole differenza economica, in considerazione dell’entità rilevante delle lesioni riportate. La  Cassazione con sentenza n. 10303 ha stabilito che la «liquidazione deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente e quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacchè altrimenti al contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno» Quindi, in conclusione, dal momento dell’evento sino al momento in cui si stabilizzano i postumi delle lesioni si dovrà risarcire l’inabilità temporanea e soltanto dal momento della stabilizzazione si potrà invece liquidare l’invalidità permanente.

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