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Risarcimento da morte del congiunto

images-2Il danno edonistico e cioè il danno per la perdita del rapporto parentale deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale in quanto il carattere della liquidazione del danno non patrimoniale preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.

Negli anni passati abbiamo avuto diverse voci di danno che dovevano essere prese in considerazione nella liquidazione risarcitoria. Erano tutte voci che si andavano ad aggiungere alla classica voce del danno morale. Ma a partire dal 2008 la Cassazione ha ristretto le maglie considerando tali voci liquidatorie mere duplicazioni del danno morale. E questo concetto viene ribadito nella sentenza della Cassazione n. 15491/2014 dove si chiarisce in prima ipotesi che nel caso in cui corra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi “iure hereditatis”. Il risarcimento del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono va calcolato tenendo conto non della durata probabile di vita del defunto ma della durata effettiva.

Il danno da perdita di rapporto parentale poi non è altro che un danno morale e quindi non può essere risarcito a se stante in quanto altrimenti si avrebbe una duplicazione.

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