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Rogatoria e criptovalute

ROGATORIA E CRIPTOVALUTE: UNA QUESTIONE DA NON SOTTOVALUTARE

Quando si parla di criptovalute e soprattutto di tutela in questo settore, nella maggior parte dei casi bisogna fare i conti con il problema di proporre azioni giudiziarie nei confronti di soggetti residenti in territorio estero e cioè con ciò che viene definito “rogatoria”.

Infatti nel caso ci vengano sottratte le nostre criptovalute o nel caso comunque sorgano dei problemi in fase di transazione l’attività istruttoria, quale espressione della funzione giurisdizionale, può richiedere la raccolta di prove in territorio estero. In pratica si ha un provvedimento giurisdizionale emesso da un giudice italiano ma la sua esecuzione avverrà, appunto, all’estero. Il modus procedendi si realizza secondo quanto stabilito dai patti tra gli Stati a livello internazionale.

In tema di rogatoria si conoscono sia patti bilaterali che multilaterali e qualora tali patti non sussistessero l’attività istruttoria può essere eseguita mediante rogatoria consolare (articoli 204 co. 2 c.c. E art. 37 D.lgs n. 71/2011) o per via diplomatica ( art. 204 co.1 cpc).

Nel caso di rogatoria consolare,come lo stesso nome suggerisce, l’atto istruttorio è delegato dal Console mentre nella seconda ipotesi la rogatoria è rimessa all’ordinamento straniero secondo la legge di quello stato.

Si deve tener conto che la rogatoria consolare ex art. 204 cpc co. 2 limita la rogatoria alla ipotesi di cittadini italiani residenti all’estero e pertanto non si può usare questa procedura per l’assunzione di prove da stranieri.

La giurisprudenza però ha ritenuto che l’audizione in qualità di teste del cittadino straniero è legittima anche con la procedura della rogatoria consolare.

L’art. 204 cpc deve coordinarsi con l’art. 37 D.lgs 3 febbraio 2011 n. 71 che detta e scansione le modalità del procedimento:

1) l’Ufficio consolare provvede alla notificazione degli atti dovuti per eseguire la rogatoria

2) compie gli atti istruttori delegati dalle autorità nazionali competenti.

Quindi il giudice italiano potrà delegare il Console per svolgere quella attività delegata che sia qualificabile come atto istruttorio.

Nel caso di criptovalute si dovrà spesso ricorrere a questo istituto soprattutto in caso di problemi sorti con Exchange sedenti all’estero.

 

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