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Salvini e l’adunanza sediziosa

A seguito degli ultimi episodi di cronaca apparsi sui quotidiani locali che hanno costretto persino il Presidente del Tribunale di Lucca a chiedere l’ausilio della scorta è doveroso far chiarezza sulla vicenda e soprattutto di come il giudice abbia svolto, nel caso specifico, bene il suo lavoro.

I fatti riguardavano una manifestazione dell’On. Salvini che si era svolta a Viareggio e nella quale si erano verificati episodi incivili quali lancio delle uova sull’auto dell’onorevole, fumogeni nonchè erano stati fatti circolare volantini offensivi su Salvini.

A seguito di tali episodi erano stati tratti a giudizio alcune persone individuate dalla PG a caso e quando si dice a caso si parla a ragion veduta.

Infatti alcune di questi indagati non avevano fatto alcunchè se non recarsi per curiosità, come molte altre centinaia di persona in quel giorn, ad assistere alla manifestazione ma erano state indagate solo in quanto conosciute alla forze dell’ordine in quanto, ad esempio, appartenenti a gruppi ultras.

Anche se ci sarebbe molto da dire su questo modus operandi si andrà oltre ritenendo che comunque le circostanze parlino già da sè.

Arrivati dunque al processo gli indagati vengono imputati di adunanza sediziosa ai sensi dell’art. 655 c.p. Che punisce la partecipazione ad una radunata qualificata dall’attributo della sediziosità e formata da un minimo di dieci persone.

Prima di tutto bisogna chiarire cosa si intenda giuridicamente per sedizioso.

La giurisprudenza prevalente richiede con formula consolidata che la condotta sia “oggettivamente” sediziosa, consistente cioè in un atteggiamento che suoni ribellione, rivolta, ostilità o insofferenza nei confronti dei pubblici poteri e degli organi dello Stato che ne realizzano la volontà in modo vincolante per i cittadini. La manifestazione è considerata sediziosa anche quando sono riconosciute espressamente legittime le ragioni ideali sottostanti, se i manifestanti hanno lanciato uova, occupato i binari di una stazione ferroviaria e insultato le forze dell’ordine (T. Pisa 12.6.1968).

Ma allora come è possibile che gli imputati nel caso in questione siano andati assolti visto che uova sono stati lanciate nel corso della manifestazione contro Salvini?

La questione si risolve in quanto ai fini della sussistenza del reato è necessaria la dimostrazione che le persone radunate -almeno 10 – siano animate da concordia intenzioni.

Ed è stato proprio questo il motivo che ha portato all’assoluzione gli indagati che erano intervenuti alla manifestazione ma non si erano certamente messi d’accordo nè dato appuntamento nè tantomeno erano mossi dalle stesse intenzioni: alcuni di loro nemmeno si conoscevano.

In sede di istruttoria è quindi emerso che alcuni degli indagati non avevano commesso alcunchè , altri erano intervenuti senza che ciò fosse preordinato con altre persone: si ricorda che il reato presuppone la presenza di almeno 10 persone per la sua sussistenza.

Quindi il giudice non ha potuto far altro che assolvere gli imputati proprio in quanto il reato contestato non è stato provato in corso di giudizio essendo carente uno dei suoi presupposti fondanti.

Allora si dirà che tirare uova ( e non sassi come da qualcuno è stato detto sui social) non è reato?.

In merito se ne potrebbe discutere vista anche la depenalizzazione recente di alcuni reati quali, ad esempio, il danneggiamento ma sicuramente ciò non costituisce adunanza sediziosa.

Il resto poi è storia.

A seguito di tale assoluzione l’On.Salvini personalmente su Facebook ha scritto un post contro la magistratura che aveva assolto gli indagati anche se non era a conoscenza degli atti processuali.

Successivamente sono seguiti migliaia di commenti contro il giudice che aveva deciso per l’assoluzione alcuni anche molto pesanti tantochè il magistrato era costretto persino a richiedere la scorta e tutto questo solo per aver fatto bene il suo lavoro.

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