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Sinistro stradale e diminuzione capacità lavorativa

 

Tizio a seguito di un tamponamento che gli provocava oltre danni alla propria autovettura anche lesioni gravi che gli comportavano una invalidità anche sul piano lavorativo con conseguente perdita del posto di lavoro. Chiamato in causa il responsabile del sinistro e la sua compagnia assicuatrice , quest’ultima, costituendosi, lamentava l’entità del danno quantificato da controparte. Espletati i due gradi di giudizio, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’articolo 4, Legge n. 39/77 e dei criteri di liquidazione del danno ivi stabiliti e precisamente il diniego del diritto ex articolo 4 citato a percepire, a titolo di risarcimento, la somma derivante dalla differenza tra il reddito risultante dal vecchio impiego ed il reddito successivo da lavoro autonomo, intrapreso ex novo a seguito del licenziamento .La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7631/10 si pronuncia a favore del suddetto risarcimento, spettante in capo al ricorrente a titolo di lucro cessante, accogliendo così il motivo di doglianza.
Invero, in materia di circolazione stradale, la legge riconosce alla persona danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla differenza tra il reddito percepito da lavoratore dipendente ed i minori redditi da lavoro autonomo, qualora dal sinistro sia derivata un’invalidità permanente con conseguente riduzione della capacità lavorativa e purché, ovviamente, il danneggiato sia percettore di reddito da lavoro. In tali ipotesi, dunque, la riduzione della capacità lavorativa è causa di danno correlato al mancato guadagno futuro per impossibilità di continuare a svolgere le mansioni precedenti e più redditizie; danno, che ai sensi dell’articolo sopra richiamato, deve essere obbligatoriamente risarcito.
La prova in ordine alla differenza dei redditi percepiti , nel caso in specie, era stata poi pienamente integrata dalle mere dichiarazioni fiscali che quindi possono formare piena prova in casi simili.

 

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