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Se il sinistro è avvenuto su strada privata chi paga i danni?

L’art. 2054 c.c.stabilisce , in tema di sinistro stradale, che il conducente del veicolo e’ obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il D.lgs 209/2005 e cioè il codice delle assicurazioni private stabilisce poi che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate se non siano coperti da assicurazione per la responsabilità per la responsabilità civile verso i terzi.

sinistro stradale su strada privata

Quindi per la garanzia RCA è necessario che il veicolo si trovi su strada ad uso pubblico o su area ad essa parificata. Se andiamo a spulciare il codice della strada troviamo che all’art. 2 il codice da una definizione di strada come area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Cosa si ricava da tutto ciò? Che la circolazione su strade private non rientra nella disciplina sopra richiamata e quindi la presunzione di pari responsabilità dell’art. 2054 non si applica. Ma vediamo quindi quali sono le strade che la giurisprudenza indica ad uso pubblico. Tra queste rientrano le strade comunali con divieto di transito, il cortile utilizzato da un negozio per l’accesso dei fornitori e clientela, il giardino pubblico adiacente a strada pubblica, l’area di parcheggio dei supermercati, le aree dei cantieri di libero accesso, l’area destinata alla distribuzione di carburante, gli aeroporti, i porti. Non vi rientrano le aree prettamente private quali ad esempio i cortili delle scuole o fondi agricoli. Dall’altro lato nella nozione di circolazione dei veicoli rientrano tutti i veicoli anche se il mezzo era fermo non rilevando se questo fosse su strada pubblica o privata . Ma quindi chi paga nel caso di sinistro su strada privata ?

 

A mio avviso sì dovranno applicare le regole generali del risarcimento danni extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e ss. prescindendosi da un concetto di corresponsabilità così come previsto dall’art. 2054 c.c. e non dovendosi applicare la procedura di risarcimento diretto. La richiesta dovrà essere fatta a colui che si ritiene responsabile e alla sua compagnia assicurativa allegando prova della responsabilità e delle modalità in cui il sinistro si è verificato.

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21 commenti su “”

  1. Buona sera,
    mio padre percorrendo un breve tratto di stradina privata aperta e non recintata o cortile (non lo so definire) ha avuto un sinistro dove l’altra persona in retromarcia uscendo dal garage l’ha urtato mentre mio padre ci transitava.Il proprietario dell’altro veicolo ha chiesto a mio padre di recarsi da un suo carrozziere per valutare il danno il lunedì (il sinistro è avvenuto di venerdì), ora l’entità è di circa
    €300 anche se è da controllare con un altro carrozziere, comunque il responsabile del danno ha offerto a mio padre €200, io poi l’ho contattato per fare la constatazione amichevole perchè non ero soddisfatta di quello che aveva proposto a mio padre, oppure in alternativa di farla aggiustare da questo suo carrozziere che poi avrebbe pagato sempre il signore che ha creato il danno, questi però non vuole la constatazione amichevole, non vuole pagare la riparazione e non ha dato nemmeno il risarcimento proposto, sostenendo che sentirà la sua assicurazione perchè quella è proprietà privata.
    come mi devo comportare?
    scusi la confusione nella spiegazione
    la ringrazio buona serata
    Monica P.

    Rispondi
    • Provveda ad inoltrare alla sua compagnia (risarcimento diretto) la richiesta danni. Provveda poi a fare le foto del danno auto

  2. Buonasera io ho un problema con una strada di mia proprietà ma fuori della mia recinzione(il confine è oltre la stradina)negli atti notarili non c’è nessun diritto di passaggio con nessuno ma qui tutti vengono a proclamare il diritto di passaggio,essendo che continuano a passare tutti,moto macchine furgoni …..se ci fosse un incidente stradale chi paga?ne sono responsabile?

    Rispondi
    • Se la strada è di sua proprietà la responsabilità è sua. Ovviamente nel caso di incidente tra due mezzi pagherà il responsabile e non lei. Se invece, ad esempio, un pedone o una persona in sella alla bicicletta dovessero cadere a causa di una buca, allora lei sarebbe responsabile e dovrebbe pagare il danno.

  3. Abito in un condominio con stradine private e piazzale con parcheggio. Nel regolamento è specificato che non si possono parcheggiare le auto lungo le stradine (sotto casa), ma purtroppo lo fanno quasi tutti. Se si dovesse urtare una di queste auto parcheggiate male chi paga i danni?

    Rispondi
    • L’art. 2054 c.c.stabilisce una responsabilità concorsuale, salvo prova contraria, nel caso di sinistro stradale. Il fatto che l’auto sia parcheggiata male e contro il disposto del regolamento condominiale non incide, a prescindere, sul nesso causale e sulla responsabilità colposa del provocato sinistro. In pratica bisognerà valutare se l’incidente è avvenuto a causa dell’auto parcheggiata male o per altre cause. Se ad esempio si urta per colpa una auto in divieto di sosta non è che la colpa viene meno perchè l’auto urtata era in divieto di sosta.
      Andrà accertata la colpa dell’incidente e da lì si potrà risalire alla responsabilità.

  4. salve sono Marco e abito in una casa bifamiliare che ha l’ingresso del mio garage laterale sito nel piano interrato e per accedere bisogna percorrere uno scivolo in pendenza; una sera mio figlio dopo aver parcheggiato l’auto all’inizio dello scivolo, scende dal veicolo e dimentica di inserisce la marcia o il freno a mano, l’auto leggermente in discesa prosegue d’inerzia in avanti andando ad urtare l’altra auto parcheggiata più aventi. danneggiando entrambe le auto di mia proprietà. In questo caso posso fare la compilazione del cid documentata con foto per pagarmi il danno della prima auto, Grazie.

    Rispondi
    • Il Codice delle Assicurazioni Private esclude dagli aventi diritto al risarcimento per i danni materiali i parenti del conducente responsabile del sinistro: art 129 comma 2 lettera B 
      I familiari esclusi dal risarcimento danni materiali sono:
      – il coniuge (moglie/marito), purché non legalmente separato, e i suoceri;
      – il convivente stabile;
      – gli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni);
      – i discendenti (figli e nipoti, intesi come figli dei figli).
      Sono inoltre esclusi anche i seguenti familiari, ma solo se convivono con il responsabile del sinistro o sono a suo carico:
      – fratelli, nipoti (ossia i figli dei fratelli), generi, nuore, cognati e altre tipologie di nipoti.
      Pertanto nessun risarcimento potrà chiedersi nel caso prospettato

  5. Salve.. Volevo sapere che valore hanno le segnaletiche hai supermercati!!……. Mi figlia è uscita dal lato di divieto di accesso di un supermercato sostando sulla strada aspettava che nn ci fosse nessuno per svoltare quando all’improvviso è arrivata un macchina alla sua destra nello svoltare poi accortisi della macchina ferma é rientrato in strata portandogli via il parafango da premettere che mia figlia era ferma.. Come devo comportarmi mia figlia ha torto??? Grazie

    Rispondi
    • La Cassazione ha da tempo stabilito che in materia di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è applicabile la disciplina del codice della strada, se l’uso di essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o a privati (Cassazione penale, sez. IV, 13 maggio 1988) e che le norme del codice della strada che si applicano sulle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare (Cassazione civile Sez. III, 09.12.1993, n. 12148).
      Quindi, pur trattandosi di aree private, i parcheggi di centri commerciali e supermercati sono aperti al pubblico e chiunque vi può accedere nel rispetto degli orari di apertura. Pertanto, chi vi accede deve rispettare le norme previste dalla circolazione dei veicoli su strade e piazze pubbliche, perché tutti si aspettano che tali norme vengano rispettate. Quindi la prima cosa da fare è fare denuncia alla vs. assicurazione. Sarà poi la stessa a stabilire eventuale responsabilità che si presume sempre al 50% come pare, da quanto mi riferisce, sia nel suo caso

  6. Salve! Una informazione, in una strada privata è stato investito a causa di un guasto meccanico dei freni della macchina una persona che si trovava purtroppo di spalle davanti ad una fontana per lavarsi le mani, in questo caso l’assicurazione dell’autovettura risarcisce il pedone ?

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    • Per rispondere correttamente bisogna dare una lettura alla polizza in quanto non si può parlare proprio di sinistro in questo caso. In linea generale mi sentirei però di dare risposta affermativa

  7. salve ma se io sono minorenne e abito in un condominio ed è una strada privata posso guidare senza la patente.
    Ma se succede un sinistro senza che sia colpa mia.

    p.s.
    l’auto è assicurata

    Rispondi
    • Il punto non è se la strada è privata o meno ma se è aperta alla circolazione o meno.
      Il parcheggio di un supermercato, ad esempio, è un’area privata aperta alla circolazione ma nessuno mette in dubbio che per circolarci sia necessaria la patente.
      Una pista per corse automobilistiche invece, può anche essere pubblica, ma è normalmente un’area recintata, interdetta alla libera circolazione dei veicoli. Su questa area non vige il codice della strada quindi neppure l’obbligo di assicurazione e patente.
      La strada del condominio non è recintata e possono non solo circolare altre auto ma altresì condomini. Se dovesse investire qualcuno la responsabilità sarebbe sua, quantomeno concorsuale, visto che si è messo alla guida senza essere abilitato

  8. Salve. Mio figlio ė stato investito in un condominio privato da un’ autovettura. Mio figlio era su un sediolino per hoverboard. L’ autista afferma di non essersi mosso, anche se io bambino afferma il contrario. Preciso che ė un parco privato privo di attività commerciali, ma ė l’ unico ingresso per accedere poi anche in altri condomini privati. Mio figlio per fortuna se l’è cavata solo con contusione alla gamba. In questo contesto a chi bisogna rivolgersi per la richiesta di risarcimento?

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  9. Buongiorno,
    vorrei sapere se transitando in moto in una strada comunale con dubbio divieto di transito (non vi è nessun cartello di divieto, è un vicolo che passa dentro un paesino), l’assicurazione è cmq tenuta a risarcire.
    Grazie

    Rispondi
    • Il problema sta tutto nella responsabilità e sulla prova che su quella strada vi era divieto di transito. Il fatto che non ci siano cartelli depone sicuramente a suo favore quindi vi sono sicuramente le possibilità per ottenere il risarcimento :ovviamente va vista anche la dinamica del sinistro e se vi possono essere altri profili di responsabilità. Probabilmente la compagnia non pagherà è dovrà fare causa e quindi si procuri già da ora prove utili per il processo quali foto e magari avanzi richiesta alla Polizia Locale al fine di chiedere se vi è un divieto in quella strada e da dove si evince :ciò le potrà essere utile sicuramente in futuro

  10. Salve Fabrizio , uscendo dal parcheggio ho urtato la macchina del mio vicino .

    Nel nostro piazzale funziona cosi’ : ci sono dei parcheggi con le righe e dal lato opposto di questi ci sono le case e le macchine parcheggiate nel piazzale davanti alle case. Lei era parcheggiata in doppia fila davanti casa sua e la macchina era quasi in mezzo al piazzale . In questo caso il danno lo devo pagare io per intero ? Oppure si fa un 50% 50%

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  11. Salve, vivo in un residence che possiede un viale carrabile interno che consente di arrivare dalla propria villetta alla strada principale superando un cancello automatico. In diverse occasioni è successo che dei corrieri o dei fattorini siano entrati a velocità sostenuta all’interno del residence provocando qualche reazione preoccupata dei condomini. L’amministratore ha detto che se dovesse succedere qualcosa la responsabilità dell’eventuale sinistro sarebbe da attribuire al condomino che ha consentito l’accesso al corriere a prescindere dal fatto che egli sia consapevole o meno della condotta del fattorino. A me sembra una cosa un pó assurda, solo un tentativo di fare del terrorismo. Potrebbe gentilmente darmi un chiarimento? Grazie mille

    Cordialmente
    Stefano I.

    Rispondi
    • Buonasera Stefano. Anche a mio avviso quanto riferito dall’amministratore ha dell’assurdo. Infatti come può lei rispondere del comportamento negligente di un corriere? Se ciò fosse allora potremmo anche essere responsabili, ad esempio, di un incidente provocato dal corriere che ci veniva a consegnare il pacco. E’ una cosa che non ha senso e non regge giuridicamente.

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