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Strategia di difesa per le vacanze pasquali

Strategia di difesa per le vacanze Pasquali

Periodo Paquale e voglia di Primavera.

Con la primavera e l’inizio della bella stagione viene voglia di farsi qualche giorno di riposo magari all’estero.

Ecco, quindi, alcune strategie di difesa per tutelarsi nel caso in cui le cose non dovessero andare come sperate.

Bisogna sapere che con Dlgs. 79 del 2011 del 21 giugno 2011 è entrato in vigore il codice del turismo con il quale si stabilisce che:

  • Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari  e precisi, e una copia deve essere turista;
  • Nel contratto deve essere evidenziato l’importo versato al momento della sottoscrizione, che non può in ogni caso  essere superiore al 25% del prezzo;
  • La revisione del prezzo è ammessa solo quando prevista nel contratto e, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo salvo, nell’ipotesi contraria, la facoltà a favore del turista di recedere dal contratto;
  • Laddove, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi non può essere effettuata, l’organizzatore si impegna a predisporre soluzioni alternative non comportanti oneri a carico del turista, salvo il diritto al risarcimento dei danni;
  • Sono considerati inadempimenti, ai fini del risarcimento dei danni, le difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio, promessi o pubblicizzati.

In materia di responsabilità per danni alla persona, il codice condiziona il diritto al risarcimento del danno ad un termine di prescrizione di 3 anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di 18 o 12 mesi per quanto riguarda l’inadempimento di prestazione di trasporto, e sancisce la nullità di ogni patto che stabilisca limiti al risarcimento del danno.

Limitazioni al risarcimento dei danni, invece, possono essere convenute per iscritto dalle parti, fatta salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, in caso di risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona. In questo caso, il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza.

Altra importante novità del codice è l’espressa disciplina del “danno da vacanza rovinata”, riconoscendo in capo al turista, in caso di inadempimento di prestazioni di non scarsa importanza, il diritto di domandare, oltre e indipendentemente dal contratto, il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

La tutela per il turista è ulteriormente rafforzata dall’art. 51 che impone all’operatore turistico di stipulare – anche in forma consorziata – un’apposita polizza assicurativa che tenga indenne il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio – vacanza.

 

Quindi….tutti pronti per la partenza.

 

Ma, come nei migliori film di Fantozzi, tanto per fare un esempio pratico,il nostro sfortunato protagonista, prenotata la vacanza e recatosi all’aeroporto per la meta tanto desiderata, resta all’aeroporto in quanto l’areo che doveva prendere ha un guasto tecnico e non può partire. Queste situazioni, come i continui ritardi accadono spesso soprattutto nei famosi voli low cost. Il vecchio detto “ chi più spende, meno spende” è sempre attuale in quanto spesso con tali voli gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Ed il nostro sfortunato protagonista ne sa qualcosa. Ma il nostro protagonista non si perde d’animo e prenota un volo con sovrapprezzo praticato dal tour operator sul pacchetto turistico alternativo. L’operatore commerciale che ha organizzato il trasferimento e soggiorno sarà condannato quindi al risarcimento a favore del nostro sfortunato protagonista potendosi, però, rivalere sul vettore e cioè sulla compagnia low cost. A nulla varranno le argomentazioni della compagnia in merito alla forza maggiore, all’imprevisto occorso, alle rivoluzioni e guerre civili nel paese di destinazione che avrebbero comunque impedito il volo: sarebbe un arrampicarsi sugli specchi che di per sé, si sa, sono molto scivolosi.

L’esempio di cui sopra  è quello che è successo veramente a due turisti campani i quali avevano deciso di partire proprio per il periodo Pasquale i quali poi hanno ottenuto in giudizio il dovuto risarcimento.

Il problema è che spesso nell’immediatezza, quando si verificano questi eventi, non si ha la prontezza di agire e documentare per poi affrontare un eventuale giudizio.

Capita spesso che vengano avanzate lamentele in ordine alla struttura di alloggio perché non rispondente alle caratteristiche sul depliant ma poi non si sia documentato alcunchè in merito al disservizio, sporcizia ecc.

 

Ecco, quindi, alcune strategie da porre in essere per tutelarsi in caso di inconvenienti.

 

Prima di strategia

Documentare tutto con fotografie, riprese video e quant’altro possa essere utile per l’azione risarcitoria futura.

 

Seconda strategia

Viene mandata immediatamente una lettera racc.ta nei 10 gg. indirizzata all’agente di viaggi, al tour operator, agenzia di viaggi ( che potrebbe essere responsabile anche per culpa in eligendo nella scelta del tour operator)

Come spesso accade controparte si barrica dietro il silenzio oppure , peggio, offre buoni sconti per ulteriori viaggi in luogo di risarcimento ( così oltre a rifar guadagnare il tour ci si potrà trovare nella stessa situazione anche al nuovo viaggio).

Niente paura….

 

Terza strategia

Si stila e si deposita una domanda di mediazione presso un organismo accreditato.

In questo caso se nessuno si presenta il comportamento tenuto potrà essere valutato dal giudice negativamente ex art. 116 cpc. Se invece la parte chiamata si presenta si potrà instaurare una trattativa con buone possibilità di riusicta.

Qualora anche questo tentativo non sortisse l’effetto sperato….

 

Quarta strategia

Si procederà giudizialmente citando l’agente di viaggi e il tour operator al fine di far accertare il parziale inadempimento del contratto di viaggio per conseguire il rimborso di parte del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico e delle eventuali spese sostenute in loco ( spese per soggiorni forzati ecc.) oltre a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito secondo quanto stabilito dal nuovo  codice del turismo e sulla scorta della direttiva di Bruxelles del 23 aprile 1970 e della direttiva comunitaria 90/314/CEE nonché ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

N.B: Sarà il tour operator in causa a dover fornire adeguata prova contraria a quanto sostenuto dal consumatore o a dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

 

ATTENZIONE!! : La contestazione deve essere fatta immediatamente dal turista in loco anche al fine di mettere il tour operator nella possibilità di porre rimedio al disservizio. Il turista dovrà, poi, inoltrare entro e non oltre 10 gg. lavorativi dalla data di rientro la racc.ta sopra descritta.

 

Da ultimo è da sapere che la giurisprudenza ha più volte riconosciuto il diritto del turista alla corretta esecuzione del contratto di viaggio ed il diritto al risarcimento del danno – anche non patrimoniale – qualora l’inadempimento o la cattiva esecuzione di tale contratto abbiano causato sofferenza e disagi psico-fisici al consumatore . viaggatore: è nata quindi una nuova tipologia di danno, quella da vacanza rovinata.

Il turista che acquista un pacchetto turistico e si ritiene danneggiato ha ora la possibilità di utilizzare tutte le garanzie del codice del consumo.

 

Per approfondimenti sul tema si può visitare il sito www.bartolinistudiolegale.com o inviare le proprie richieste e/o domande via email a [email protected]

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