Un dipendente delle poste di Brescia impugnava la sentenza con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso il licenziamento intimatogli a seguito di una reiterata serie di infrazioni disciplinari. L’uomo sosteneva la violazione dell’art. 7 l. n. 300/70, in quanto aveva chiesto di essere ascoltato a sua difesa durante l’orario di servizio e presso la sede ove era impiegato. Lamentava inoltre che la datrice di lavoro aveva contestato tardivamente e aveva sottolineato gli addebiti non singolarmente bensì globalmente, determinando un ingiusto aggravio della situazione. Cos’ decideva la Cassazione nella sentenza n. 8845 del primo giugno 2012.Il dipendente evidenziava d che la convocazione degli uffici di Bergamo (preposti alla gestione del procedimento disciplinare) solo trenta minuti dopo la fine del turno rendesse gravoso l’esercizio del diritto di difesa. La Suprema Corte spiega però che ove il datore abbia convocato il lavoratore, questi non ha diritto a un diverso incontro solo perché adduca una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare. L’obbligo di accogliere la richiesta del subordinato dipende solo ove la stessa risponda a un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. Caso che i giudici ritengono non essere capitato nella specie, sussistendo tempi e modi consoni per recarsi nell’ufficio ad hoc.
La Cassazione, sulla base di alcuni precedenti (Cass. nn. 15649/10; 2283/10; 18711/09), ricordano che il principio di immediatezza della reazione disciplinare ha carattere relativo; e l’apprezzamento spetta al giudice del merito.