In quel procedimento la madre chiedeva, oltre all’assegnazione della casa familiare, al Tribunale il collocamento presso di sé del figlio minore (di anni sei), con esercizio del diritto di visita in favore del padre, senza pernottamento, due giorni alla settimana e, con modalità alternata, nei fine settimana e in occasione delle festività ed un assegno di mantenimento di 350 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.

Richieste simili sono molto frequenti nelle separazioni e quindi nulla di nuovo, come si dice, sotto il sole.

Il padre, invece, chiedeva al Tribunale il collocamento alternato con mantenimento diretto dei figli.

 Il tribunale di Catanzaro accoglieva la richiesta di collocamento paritetico del minore: Quanto al pernottamento del bambino presso il padre, deve dirsi che gli studi scientifici dimostrano gli effetti positivi di tale abitudine, dal momento che si crea una più approfondita e intima conoscenza e il minore percepisce maggiormente come propria l’abitazione paterna (…) Nel caso di specie, peraltro, il padre ha espressamente manifestato l’interesse ad occuparsi a tempo pieno del figlio, anche in considerazione del suo attuale ridotto impegno lavorativo (è impegnato solo al mattino come dipendente di una ditta privata, giusto contratto prodotto sub doc. 1). Si deve altresì ritenere che il (…) sia dotato di adeguate capacità genitoriali, non essendo stato manifestato alcunché di diverso dalla (…) che ha fondato la sua opposizione al collocamento paritario su motivazioni inconsistenti. Infine, non si sono registrati particolari conflitti della coppia, e risulta che il padre veda attualmente il figlio con regolarità. L’affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore (…) con tempi paritetici di permanenza del minore presso i due genitori secondo il calendario di cui in parte motiva e salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi che rispettino i principi espressi in motivazione sulla custodia condivisa (…) che le parti concorrano in misura paritaria alle spese ordinare e straordinarie (queste ultime previamente concordate) al mantenimento del figliodalla documentazione acquisita risulta infatti che il (…) guadagna circa 800 Euro netti mensili (…) Ne consegue che non deve disporsi alcun assegno di mantenimento indiretto a carico del padre, il quale provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta. Quanto alle spese diverse da quelle quotidiane, esse saranno ripartite nella misura del 50% e quelle straordinarie, intendendosi per tali quelle non prevedibili o particolarmente onerose (quali a titolo esemplificativo per cure mediche extra SSN, dentistiche, oculistiche, tasse universitarie o rette di scuole private/paritarie, gite scolastiche, vacanze del figlio) verranno preventivamente concordate.”

Sempre in favore di questo criterio si sono pronunciati poi il Tribunale di Firenze  con la sentenza n. 2945/2018 ed il Tribunale di Ravenna con ordinanza del 21/05/2015.

Sono piccole gocce nel mare che però denotano un senso di civiltà in quanto entrambi i genitori, in eugual misura, dovrebbero esserci nella crescita dei figli, indipendentemente dalla separazione o meno. Non vi dovrebbe essere un genitore “principale” ed uno di serie B come spesso capita in concreto e questo anche in quanto l’equilibrio psico-fisico dei minori ne gioverebbe.

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con l. n. 176/1991 cosi come la  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ora richiamata espressamente dall’art. 6 TUE, nonchè alcuni disegni di legge, studi ecc concordano tutti nel preferire il collocamento paritetico da cui deriva, di conseguenza, il mantenimento diretto.

Come detto però le situazioni non sono tutte uguali e vi possono essere situazioni in cui il collocamento paritetico non è possibile ma anche dove lo è, ad oggi, molti Tribunali non vanno a fondo alla questione come invece hanno fatto Bologna e Catanzaro e quindi è più che legittimo richiederlo con la consapevolezza di quanto sopra.

Ritengo che il Parlamento dovrà necessariamente, prima o poi, affrontare il problema ed emanare una legge ad hoc ma, per il momento, siamo ancora in alto mare e ci si rimette, ancora una volta, alle decisioni arbitrarie dei giudici, creando disparità ed ingiustizie.

Se invece ti venisse imposto di pagare un assegno di mantenimento ricorda che non ti potrai rifiutare di pagarlo in quanto ciò costituisce reato ed inoltre la tua ex potrà porre in essere tutta una serie di azioni per costringerti a pagare.

Se vuoi contattarmi per assistenza, scrivimi a

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e sarò lieto di ascoltarti e difenderti nel migliore dei modi