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L’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato (parte 2)

La scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare dell’assegno di mantenimento andando a vedere i presupposti per poterlo ottenere.

Questa settimana, andremo a vedere, più nello specifico, i presupposti per ottenerlo.

Andiamo ora a vedere, più nello specifico tali presupposti.

La situazione economica dei coniugi per stabilire l’assegno di mantenimento

Il coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri (art. 156 c. 1 c.c.).

Tale criterio di adeguatezza viene effettuato mediante il raffronto con la condizione economica dell’altro coniuge e deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.

Una considerazione va fatta anche sulla condizione economica del coniuge che deve versare e se questi possa far fronte al pagamento del mantenimento.

Il parametro è sicuramente quello del reddito netto del coniuge ma si dovrà anche guardare ad eventuali spese che questi dovrà sostenere per vivere, all’assegnazione della casa familiare ecc.

Lo squilibrio patrimoniale ma non solo…

Il giudice decide se il richiedente abbia diritto alla corresponsione dell’assegno effettuando un confronto tra le condizioni economiche dei coniugi, da cui de emergere uno squilibrio patrimoniale tra le parti.

Ma vi sono sicuramente altri elementi che incidono sull’assegno.

La durata del matrimonio incide sull’assegno di mantenimento

La durata del matrimonio non è criterio che va a determinare se l’assegno di mantenimento sia o meno dovuto ma sicuramente incide nel suo ammontare. Solo qualora il matrimonio abbia avuto davvero vita breve allora questa circostanza può portare ad escludere l’assegno di mantenimento ma questo in quanto non si può parlare di riequilibrio.

L’età dei coniugi rileva sull’assegno di mantenimento

L’età dei coniugi o meglio del coniuge richiedente incide sull’ammissibilità della richiesta in quanto si deve verificare se il coniuge richiedente abbia la possibilità di trovare un impiego in considerazione della sua qualifica professionale e del contesto in cui vive.

Ciò ovviamente dipende anche dall’età del soggetto.

Il solo fatto che il richiedente non abbia un impiego non gli garantisce, in automatico, la corresponsione dell’assegno.

Ad esempio, una donna di 55 anni che ha sempre svolto l’attività di casalinga non può facilmente trovare una attività lavorativa come invece una trentenne.

I redditi e il patrimonio per determinare l’assegno di mantenimento

Il giudice, per ricostruire il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e per effettuare un raffronto tra la situazione patrimoniale dei coniugi, deve conoscere i rispettivi patrimoni, ad esempio, valutando l’esistenza di conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative, canoni di locazione percepiti da un immobile concesso in locazione ecc.

Anche il lavoro a nero rientra in questo elenco ma qui il problema è dimostrare tale entrata. Spesso nel mio operato la soluzione è stata trovata avvalendosi di informative investigative e di alcuni escamotage procedurali dettati dal singolo caso.

Mi è capitato anche di chiedere diverse volte al giudice di disporre approfondimenti tramite indagini di polizia tributaria: spesso la sola richiesta e valutazione da parte del giudicante apre porte inaspettate.

L’assegnazione della casa familiare va considerata ai fini del calcolo dell’assegno di mantenimento

 Se vi sono figli minori le lotte maggiori in sede di separazione riguardano proprio l’assegnazione della casa familiare.

Il marito ha una strada a dir poco impervia in questa impresa ma non sempre impossibile da percorrere avendo, nel corso della mia esperienza, potuto toccare con mano la possibilità che la casa venga assegnata al padre.

Quando la casa familiare viene assegnata al coniuge collocatario dei minori, ciò porta un indubbio vantaggio economico per il coniuge assegnatario mentre, per l’altro, è sicuramente uno svantaggio essendo sgravato dal dover andarsi a cercare un nuovo alloggio.

Questo elemento graverà non poco nella considerazione e regolazione dei rapporti economici tra le parti.

Ulteriormente rilevante sarà la corresponsione o meno di un assegno di mantenimento per i figli.

Altro tema importante su cui ti invito a vedere il video è quello di “cosa fare se l’assegno di mantenimento non viene pagato”

Con il prossimo post andremo ad approfondire un altro aspetto dell’assegno di mantenimento: la sua decorrenza e cioè da quando dovrò iniziare a pagare?

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