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Matrimonio Filippino: ci si può separare in Italia?

Matrimonio Filippino: ci si può separare in Italia?

La domanda a cui si vuole rispondere in questo post è se un matrimonio filippino può essere sciolto in Italia.

I matrimoni filippini hanno tradizioni antiche e sono molto particolari avendo radici antiche: se vuoi saperne di più leggi l’articolo su bezzia.com

Come noto le Filippine sono l’ultimo Paese dove il divorzio è ancora illegale essendo una società molto conservatrice e maschilista ove gli uomini possono fare ciò che vogliono senza avere conseguenze mentre le donne sono costrette a subire restando legate ai mariti anche quando questi lasciano la casa coniugale.

Nel caso di due filippini che vivono in Italia è possibile separarsi e divorziare?

È il quesito che mi è stato posto da una cliente la quale è venuta al mio Studio volendosi separare dal marito.

Entrambi sono filippini e da tempo vivevano in Italia avendo preso residenza a Viareggio (Lu).

La disciplina internazionale

Per rispondere al quesito bisogna andare ad analizzare la disciplina internazionale.

Marito e moglie possono trovarsi a non sapere in anticipo quale legge nazionale potrà essere applicata nel loro caso a causa delle notevoli differenze esistenti tra i sistemi di diritto internazionale privato dei vari Stati e alla difficoltà di tali disposizioni: vi sono alcuni ordinamenti che non conoscono l’istituto della separazione personale dei coniugi (per esempio, quello austriaco e finlandese) altri invece come quello maltese e marocchino non contemplano il divorzio. A ciò si aggiunge che vi sono differenze relativamente alle cause di scioglimento del matrimonio e ai tempi necessari per addivenire alla cessazione del matrimonio senza contare, poi, che vi sono norme, nei vari Stati, conflittuali tra loro: in Italia, ex art. 31 L. 218/1995 ci si rifà ai criteri della residenza e della cittadinanza per stabilire la connessione più stretta tra i coniugi e la legge applicabile; i Paesi nordici, Regno Unito e Irlanda utilizzano il criterio della lex fori.

Matrimonio filippino: qual è il giudice competente nella separazione e nel divorzio internazionale?

La prima cosa che dobbiamo stabilire per sciogliere un matrimonio filippino è sicuramente la competenza del giudice.

Per rispondere alla domanda bisogna rifarsi al Regolamento Ue n. 2201/2003 in vigore in tutti i Paesi Ue, eccezione fatta per la Danimarca in cui viene stabilita anche una disciplina riguardante

la responsabilità genitoriale, le misure di protezione del minore, il diritto di visita, la tutela, la curatela, la collocazione del minore in famiglia, il trasferimento illecito e il mancato rientro del minore. La Corte di Cassazione italiana, nel recepire questi principi, ha affermato che il giudice nazionale deve applicare il diritto interno interpretandolo alla luce della normativa europea, onde garantirne la piena effettività (Cass., S.U., 17 novembre 2008, n. 27310).

Quindi spetterà al giudice italiano pronunciare la separazione dei coniugi stranieri residenti in Italia anche se il matrimonio è stato celebrato all’estero (Trib. Monza, Sezione Sesta sentenza n. 3001 dell’11 dicembre 2018). Il Trib. di Monza sottolinea come, nel caso di residenti in Italia che abbiano contratto matrimonio all’estero, la disciplina applicabile sia quella dell’art. 3 comma 1 del Regolamento n. 1259/2010 che prevede, appunto, la giurisdizione del giudice italiano.

Competente per territorio sarà poi il giudice dell’ultima residenza abituale dei coniugi (se uno di essi vi risiede ancora).

SCARICA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA

Nel nostro ordinamento è la legge 218/1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) a determinare l’ambito della giurisdizione italiana e a porre i criteri per l’individuazione del diritto applicabile. Tale legge regola le situazioni giuridiche che prevedono elementi di estraneità ovvero quelle situazioni in cui è necessario definire quale giudice adire o quale diritto applicare.

L’art. 3 della legge sopra citata espressamente stabilisce espressamente che, in caso di separazione si applica: “la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio”.

Quindi sarà competente il Giudice nel cui territorio si trova:

  • la residenza abituale di uno dei coniugi in caso o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora
  • la residenza abituale del convenuto o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi;
  • la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda
  • la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.

Matrimonio filippino: la competenza giurisdizionale secondo la Legge 218/95

L’art. 32 della Legge 218/1995, sulla giurisdizione in materia di divorzio stabilisce che: “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi stabiliti dall’art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”.

Come stabilito dal Tribunale di Roma, nella sentenza n. 9235 del 6 maggio 2008: “La domanda di separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino italiano e il matrimonio non sia stato celebrato in Italia, è devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dell’art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente o domiciliato in Italia (primo comma), ma, in difetto di tale situazione, anche se la parte attrice abbia residenza (anche di fatto) in Italia, tenendosi conto che l’ultima parte del secondo comma di detto art. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale, con riguardo alle controversie non soggette alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), comporta l’applicabilità dell’art. 18, secondo comma, c.p.c., sul foro della residenza dell’attore, ove il convenuto non abbia residenza o domicilio in Italia (cfr. SEZ. U, Ordinanza n. 1994 del 03 febbraio 2004)”.

Il Tribunale di Bari, I Sezione Civile, nella sentenza del 15 marzo 2007 ha sottolineato poi come “Sussiste la giurisdizione italiana ex articolo 32 della legge 218/1995, in materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio sia stato celebrato in Italia, sussiste altresì ex articolo 31 stessa legge, nel caso in cui la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione fosse quella italiana. È competente a conoscere della domanda qualsiasi tribunale della Repubblica, qualora il coniuge ricorrente sia residente all’estero e il coniuge convenuto sia anch’egli residente all’estero o risulti irreperibile. Il termine di ininterrotta separazione dei coniugi, ai fini della proponibilità della domanda di divorzio, decorre dal giorno della comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale nel procedimento di separazione, anche nel caso in cui, questo, si sia in seguito estinto

Cosa si intende per residenza abituale?

Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, nella sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010, hanno messo in luce che il concetto di residenza abituale deve essere inteso quale il luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi.

La residenza non deve essere quale residenza effettiva, ovvero il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa al momento della proposizione della domanda giudiziale.

SCARICA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Giustizia Europea nella causa C-523/07 ha sottolineato come la residenza abituale corrisponda al luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare.

Il riconoscimento automatico delle decisioni in materia matrimoniale

Una volta che si è ottenuta la sentenza vige il principio del riconoscimento automatico che impone il duplice divieto del riesame, sia della competenza del giudice che ha emesso la decisione, sia del merito di quest’ultima.

La decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento di matrimonio proveniente da uno Stato membro cui il Regolamento è applicabile è suscettibile di riconoscimento senza che sia necessario il passaggio in giudicato della sentenza.

Il coniuge interessato a fare valere la decisione deve esibire all’ufficiale di stato civile copia della stessa “che presenti le condizioni di autenticità prescritte” (articolo 37), nonché un certificato (redatto ai sensi dell’articolo 39 su un modulo allegato) da cui risulti il requisito della non impugnabilità della decisione stessa, se è stata resa in contumacia e la data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui è stata pronunciata.

Per l’Italia l’ufficiale di stato civile provvederà alle necessarie trascrizioni, se ovviamente ne ritiene sussistenti i presupposti, ai sensi delle disposizioni di cui al Dpr 3 novembre 2000 n. 396.4

Si tenga presente che l’art. 21 del Regolamento 2201/2003, però, sancisce il riconoscimento automatico delle sole decisioni pronunciate in uno Stato membro.

Per quanto concerne le sentenze di separazione e divorzio provenienti da uno Stato extracomunitario, va segnalato che se queste sono anteriori e soddisfano le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto, le pronunce di uno Stato terzo possono ostacolare l’efficacia di quelle rese in Stati membri (articolo 22, lettera d).

ATTENZIONE: IL REGOLAMENTO UE 2201/2003 NON SI APPLICA ALLE COPPIE DI FATTO

I regolamenti di Bruxelles II bis ( Reg. n. 2201/2003 Del Consiglio) e Roma III ( Reg. n. 1259/2010 del Consiglio) contengono norme che regolamentano, rispettivamente, la giurisdizione e la legge applicabile nelle controversie in materi di separazione personale e divorzio.

Scioglimento matrimonio filippino: la legge applicabile

Al fine di rispondere alla domanda se il matrimonio filippino si possa sciogliere in Italia dobbiamo fare riferimento alla legge applicabile.

Il Regolamento n. 1259/2010 c.d. Reg. Roma III prevede la facoltà di scegliere la legge applicabile riconosciuta alle parti entro determinati limiti. L’art. 5, infatti, prevede che ” i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purchè si tratti di una delle seguenti leggi:

  • la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo
  • la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo
  • la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al omento della conclusione dell’accordo
  • la legge del foro.

La facoltà di scelta della legge applicabile, tra quelle indicate, consente alle parti di sottoporre la questione riguardante lo status alla disciplina sostanziale più favorevole, in particolare quando la legge prescelta ammetta la pronuncia di divorzio immediato, senza la necessità della preventiva separazione personale, come invece previsto dalla normativa italiana.

Tale accordo sulla legge applicabile può essere concluso o modificato in qualsiasi momento ma, al più tardi, nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria e, ove previsto dalla legge del foro, anche nel corso del procedimento stesso. In tal caso l’autorità giudiziaria deve mettere agli atti tale designazione.

Qualora le parti non si siano avvalse di tale possibilità di scelta, l,’art. 8 del Regolamento prevede una serie di criteri concorrenti in ordine successivo che designano la legge

  • dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale;
  • in mancanza di residenza abituale comune, la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale;
  • in subordine, la legge dello Stato in cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale;
  • infine, la legge dello Stato in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

Matrimonio filippino: i documenti necessari per la separazione o il divorzio internazionali di cittadini stranieri residenti in Italia

Quali documenti sono necessari per sciogliere un matrimonio filippino?

Per separarsi o divorziare sono necessari i seguenti documenti

  • La copia dell’atto integrale di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto.
  • I certificati contestuali di residenza e Stato di Famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge.
  • In caso di divorzio, la copia autentica del verbale di separazione consensuale con il relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato. Tali documenti possono richiedersi presso la Cancelleria del Tribunale che ha pronunciato i relativi provvedimenti.
  • Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.
  • Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.

CONCLUSIONE

Da quanto abbiamo detto ed in base alla normativa indicata possiamo concludere che i coniugi filippini che risiedono in Italia si possono quindi separare.

Il legislatore europeo, al fine di dare la possibilità a chi abbia posto in essere un procedimento di separazione o divorzio all’interno dell’Unione, di poterlo utilizzare agevolmente in un altro Paese UE, ha previsto il certificato di cui all’articolo 39.

Il predetto documento dà infatti modo di poter procedere ad annotazione e trascrizione di sentenze e provvedimenti equivalenti di separazione o divorzio che hanno avuto luogo in Paesi esteri ma dell’Unione. L’articolo 39 del Regolamento 2201 del 2003 prevede infatti un modello standard europeo, che attesta la conformità delle decisioni in materia di separazione e divorzio alla disciplina vigente nel Paese di rilascio.

Tale documento non avrà  validità nelle Filippine proprio in quanto la legge locale non riconosce il divorzio anche se  la coppia si potrà dire regolarmente separata/divorziata

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