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Sono validi i patti extragiudiziali conclusi tra i separandi in favore dei figli?

Sono validi i patti extragiudiziali conclusi tra i separandi in favore dei figli?

Partiamo da un caso concreto di accordo extragiudiziale

In sede di separazione consensuale i coniugi hanno concordato il versamento da parte del marito in favore della moglie di una somma da destinare all’acquisto di una nuova abitazione, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali. Il marito in sede di divorzio chiede che detta somma venga restituita dalla moglie mediante versamento della stessa a favore del figlio minore.
La domanda che ci poniamo è se sia possibile inserire tale impegno nell’accordo? In poche parole i patti extragiudiziali conclusi tra i separandi hanno valore?

Cosa può contenere l’accordo extragiudiziale ?

Nell’ambito delle condizioni di separazione o di divorzio possono ritenersi del tutto ammissibili e legittimi i trasferimenti patrimoniali (da intendersi anche come trasferimenti di somme di denaro) dei coniugi in favore dei figli quando sono finalizzati alla definizione della crisi coniugale e familiare la quale diviene, pertanto, la causa sottostante a detti accordi.
Oggetto di trasferimento possono essere, infatti, tutti i beni suscettibili di valutazione economica (mobili, anche registrati, immobili, denaro o titoli).

Sul trasferimento di beni immobili nella separazione

Sui beni immobili in realtà vi è stata di recente un nuovo cambio di giurisprudenza che ammette tal trasferimenti prima ritenuti non possibili da compiere.
Molti Tribunali non ritenevano possibile effettuare il trasferimento di immobili nella separazione potendo la stessa contenere solo l’impegno di trasferire, con atto notarile, in seguito l’immobile.
La Cassazione recentemente ha stabilito, invece, la possibilità anche in sede di separazione di poter operare tale trasferimento oggi, pertanto, possibile in quella sede.

Quindi sono validi i patti extragiudiziali conclusi tra i separandi in  favore dei figli riguardanti il trasferimento di immobili?

L’accordo extragiudiziale  mediante il quale la moglie si obbliga a versare al figlio la somma ricevuta dal marito in sede di separazione per l’acquisto della casa è certamente ammissibile e tale impegno può ritenersi valido anche se inserito in una eventuale scrittura extragiudiziale.
Detti accordi si ritengono validi, anche nel rapporto con i figli, qualora siano integrativi o migliorativi dell’assetto concordato davanti al giudice.
L’unico limite è che la scrittura privata stipulata contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo di divorzio non contrasti con il contenuto dell’accordo sottoposto al vaglio del Giudice.

La natura dell’accordo extragiudiziale

Ai fini di ritenere un accordo extragiudiziale a favore dei figli valido o meno bisogna andare ad indagare sulla vera natura dell’accordo.

Ad esempio il trasferimento di denaro di un coniuge a favore del figlio in forza dell’accordo di divorzio non realizza una donazione ma un contratto a favore di terzo, di cui beneficiario è il figlio, che può agire in giudizio autonomamente per chiedere la condanna all’adempimento.
Questo in quanto la donazione è sorretta da uno spirito di liberalità e spontaneità incompatibile con un conflitto coniugale.
Da ciò deriva che non configurandosi il trasferimento di denaro al figlio da parte della moglie come una donazione è possibile pertanto escludere una possibile impugnazione da parte di eventuali altri eredi legittimari per la lesione della quota di legittima.

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