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Superior stabat lupus

Superior stabat lupus (il lupo stava più in alto)

La locuzione latina si riferisce alla celebre favola di Fedro del lupo e dell’agnello che si abbeverano allo stesso torrente.

Il lupo, cercando una causa di litigio, accusò l’agnello di sporcare l’acqua che lui stava bevendo, anche se la cosa era impossibile visto che egli si trovava più in alto dell’agnello. Fallito questo stratagemma, il lupo quindi accusò l’agnello di aver detto male di lui, ma appreso che l’agnello al tempo dei fatti non era ancora nato, il lupo concluse che dovesse essere stato il montone, suo padre, e lanciatosi sull’agnello lo uccise e lo mangiò.

Quest’espressione vuole indicare la situazione di colui che, forte dei propri mezzi ma privo di una giustificazione per le sue mire, accampa una qualunque scusa per agire.

La segnalazione di un nostro lettore in merito ad una decisione dell’ABF

E questa massima si addice perfettamente ad una segnalazione che ci è stata fatta gentilmente da un nostro lettore riguardante una decisione dell’ABF che lo ha interessato personalmente.

La decisione che andremo ad analizzare riguardava una modifica unilaterale fatta dalla Banca e non accettata dal correntista ed una imposta di bollo non dovuta.

Ma quello che si vuole sottolineare, stavolta, non è tanto l’aspetto giuridico della vicenda ma, bensì, la disparità di trattamento e l’atteggiamento avuto da parte dell’ABF nella vicenda.

Una censura che porta alla vincita

Nel ricorso o meglio nel procedimento dinanzi l’ABF promosso dal nostro lettore, l’organismo, dapprima, censurava il comportamento dell’intermediario che non si era nemmeno costituito ma comunque, alla fine, gli dava ragione dando, conseguentemente torto, al ricorrente.

Documentazione necessaria o non necessaria?

Singolare il fatto che l’ABDF dia per buono, senza avere documentazione che ne attesti la veridicità, quanto affermato dalla Banca e cioè che le condizioni contrattuali prevedano l’applicazione dell’imposta di bollo in sede di estinzione del rapporto ma poi questa moneta non è la stessa spesa per il ricorrente: si legge, nella motivazione, che il ricorrente non ha prodotto documentazione a prova contraria.

Per dirla in parole povere, la tesi sostenuta dalla Banca senza documentazione a sostegno è ritenuta valida mentre non lo è quello che dice il ricorrente.

L’art. 118 e la modifica favorevole al ricorrente

Il concetto di fondo della decisione è che l’ABF ritiene non applicabile l’art. 118 TUB al caso in esame in quanto, nel caso di specie, lo considera favorevole al ricorrente. E questo perché? Perché lo sostiene la banca nella propria lettera di modifica unilaterale, banca che non si è nemmeno costituita nel procedimento.

Le considerazioni del nostro lettore

Riportiamo di seguito alcune considerazioni fatte dal nostro lettore/ricorrente su cui riflettere.

Per prima cosa l’art. 118 TUB prevede chiaramente che la norma 
si applica a “qualunque modifica” unilaterale introdotta dagli 
intermediari (ed è lo stesso ABF a riaffermarlo!): non si comprende 
francamente in base a quale prerogativa l’ABF possa decidere in proprio 
se ed in quali casi tali disposizioni si debbano applicare o meno. 
Questo è chiaramente un abuso, tanto più che tutte le pronunce da più 
parti assunte sono unanimemente a favore delle mie tesi, tanto che l’
ABF se ne guarda bene dal richiamarle.
L'ABF si appella per contro ad una improbabile decisione assunta dallo 
stesso per costituirsi un precedente a favore delle sue tesi, per un 
ricorso presentato dopo il mio ma, guarda caso, deciso prima (ricordo che 
i tempi di decisione del mio ricorso si sono estesi a 550 giorni!)
Si vorrebbe inoltre capire in cosa consistano “le condizioni di bollo” 
posto che non riguarderebbero la periodicità della applicazione della 
imposta, che comunque rappresentano senza alcun dubbio una modifica 
delle condizioni (e lo dichiarano sia l’intermediario che lo stesso 
ABF).
Inoltre , la modifica unilaterale non ha comportato l’aumento della 
misura della imposta di bollo” (!!), il che vuol dire che per l'ABF di Milano 
l’intermediario può inasprire sua sponte l’aliquota di tale balzello!!!
Si fa inoltre presente che la mancata specifica dei motivi che 
giustificano l’introduzione della modifica non valgono la nullità della 
stessa “qualora favorevole al cliente”, ma non certo l’obbligo di 
rispettare le altre norme dettate dall’art. 118, e ciò il rispetto 
delle condizioni in essere qualora la modifica non venga accettata dal 
cliente e lo stesso decida di recedere. Indipendentemente dal fatto che la 
modifica sia favorevole o meno, giustificata o no, avendo esercitato il 
recesso l’imposta di bollo doveva essere tassativamente calcolata 
unicamente sulla eventuale giacenza al 31/12 e non in sede di  chiusura 
per avvenuto recesso.
Incredibile poi il fatto che si pretenda di far passare per favorevole 
tale modifica: ricordo che non è assolutamente condotta  elusiva 
versare le disponibilità sul conto deposito a gennaio per ritirarle 
entro fine anno, evitando l’addebito della imposta di bollo al 31/12, 
cosa non più possibile con il prelievo trimestrale.
Ed è talmente favorevole per il cliente il carattere di tale modifica 
che nemmeno avendo richiestolo esplicitamente l’intermediario è stato 
in grado di fornire un motivo sensato in base al quale esso preleverà 
il balzello ogni 3 mesi e non più a fine anno. Vogliamo dirla tutta: il 
vero motivo è di non perdere le giacenze al 31/12, in modo da 
rafforzare i dati di bilancio di chiusura esercizio, ed è logico che 
non lo si possa dire apertamente!
Ed ancora: la banca ha affermato che “le precedenti condizioni 
prevedevano l’applicazione dell’imposta di bollo in sede di estinzione 
del rapporto”. A parte i due pesi e le due misure , 
rileva e parecchio che io NON ho estinto il conto, ma ha esercitato il 
diritto di recesso per la qual cosa dovevano essermi riconosciute le 
condizioni precedenti, e cioè l’applicazione della imposta unicamente 
sulle giacenze al 31/12!
Mi piacerebbe che intitolasse l’intervento sul blog con “Superior stabat lupus”, il 
titolo della celebra favola di Fedro che spiega bene l’arroganza dei poteri forti
 con la quale si stravolge ogni logica pur di averla vinta a scapito di chi ha ragione.

Conclusioni

E così abbiamo fatto, per dar voce ad un nostro lettore e soprattutto per evidenziare, ancora una volta, che non sempre la strada dell’ABF è consigliabile in quanto più veloce e meno costosa.

LEGGI LA DECISIONE DELL’ABF DI MILANO

LETTERA RECESSO E RECLAMO DA PARTE DEL CLIENTE

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