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Cosa si intende per trasparenza bancaria?

Cosa si intende per trasparenza bancaria ?

Sai che nel caso in cui la banca non abbia applicato nei tuoi confronti i principi legislativi della trasparenza, puoi agire in giudizio contro la stessa richiedendo i danni subiti?

Forse avrai già sentito parlare di trasparenza bancaria ma non è detto che tu sappia che tale termine può alludere a due concetti diversi:
1) all’insieme di norme che impongono alle banche di fornire alla clientela informazioni chiare ed esatte sulle condizioni contrattuali applicate
2) in senso più ampio all’insieme di norme che impongono alla banca di fornire informazioni sulla struttura e sulla attività della banca o sull’intermediario, mettendo il cliente in condizione di conoscere i diritti e gli obblighi che gli derivano dai vari rapporti.

La Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 ha sottolineato come “ la disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancari e finanziari”.

La banca deve comunicare tutta una serie di informazioni in merito al contratto che va a stipulare con il correntista prevedendosi delle sanzioni in caso di applicazione di oneri economici non dedotti in contratto.
E’ questo un pò il cuore pulsante di tutte le cause bancarie soprattutto quello intentato sulle commissioni bancarie.

Le informazioni debbono essere rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonchè adeguato alla forma di comunicazione utilizzate e alle caratteristiche dei servizi e della cliente: si parla di fasce di clientela appunto.

Mi domando però quanti di voi sono stati inseriti in una determinata fascia di clientela senza nemmeno saperlo e senza nemmeno essere informati dalla banca che vi ha fatto firmare una moltitudine di fogli, tra cui quello relativo alla fascia, a vostra insaputa.

Certamente vi è una responsabilità del correntista che non legge le clausole e firma fidandosi del direttore o funzionario ma anche questo è uno dei modus operandi della banca per danneggiarci.

I concetti di trasparenza bancaria si riallacciano con le norme del codice del consumo in materia di pratiche commerciali sleali , potendo le stesse invocarsi anche in questo caso.

Quali sono le fonti giuridiche in tema di trasparenza?

La prima fonte giuridica sulla trasparenza è dettata dal TUB ove all’art. 117 prevede che : “ i contratti sono redatti per scritto e un esemplare è consegnato ai clienti….i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, i maggiori oneri in caso di mora”.

Il contratto sfornito di forma scritta è ovviamente nullo.

L’art. 118 TUB tratta invece dello ius varia di contrattuale e cioè della possibilità che ha la banca di variare le clausole sui prezzi e le condizioni del contratto in presenza di un giustificato motivo, per in contratti a tempo indeterminato, mentre le sole clausole diverse dai tassi di interesse per gli altri contratti di durata.

guarda il video sulla trasparenza bancaria

L’art. 119 TUB, in materia di comunicazioni periodiche, stabilisce poi che almeno una volta l’anno la banca detta rendere edotto il cliente dell’andamento del rapporto e per i rapporti di conto corrente, la norma prevede l’obbligo di invio periodico di estratti conto, anch’essi almeno una volta l’anno con approvazione degli stessi decorsi 60 gg. dal ricevimento degli stessi.

Si badi bene che l’approvazione tacita degli estratti conto non preclude al correntista di contestare il rapporto giuridico che ha dato lugo alla annotazione in conto.

Come si diceva sono applicabili anche le norme del codice del consumo e precisamente l’art. 125 bis  in materia dei costi che concorrono alla determinazione del TAEG ove, in caso di illiceità, è possibile richiedere la sostituzione del TAEG contrattuale con il tasso minimo dei BOT relativo ai dodici mesi antecedenti la conclusione del contratto.

Se desideri affidarmi la tua pratica o vuoi una consulenza scrivimi e sarò lieto di ascoltarti e difendere i tuoi diritti al meglio.

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