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Il testimone scocciato

Questa settimana tratterò’ un argomento che mi sta molto a cuore e cioè’ la testimonianza al processo, sia esso civile che penale, sotto un aspetto prettamente pratico .

L’Avvocato che conosce i fatti per come gli vengono raccontati ed esposti dal cliente deve necessariamente indicare quali testimoni -se vi sono – le persone che il proprio assistito gli avrà’ menzionato quali presenti ai fatti e che secondo lui sono in grado di far emergere la verità’ o meglio avvalorare la tesi del proprio assistito ( cosa non scontata perché’ non rare sono le volte in cui i testimoni indicati dal cliente vengono a dire tutt’altro al processo!)

Come tutti sappiamo i fatti di causa vanno provati e l’onere incombe sulla parte attrice e cioè’ su colui che propone la causa.

Posso avere tutte le ragioni del mondo ma se non riesco a provare le mie ragioni la causa la perderò’.

Questo principio di per se’ facile da comprendere in verità’, credo per mia esperienza, sia uno dei più’ ostici da far capire ai clienti che spesso vogliono richiedere, ad esempio danni per qualsiasi cosa accada.

Una lettera arrivata in ritardo? Si chiedono i danni! Ho avuto un incidente ed ho dovuto perdere tempo per portare la macchina a riparare? Si chiedono i danni! Ho ricevuto una email non autorizzata? Si chiedono i danni…e chi più’ ne ha più’ ne metta.

I danni che ho preso per esempio in quanto e’ la voce che più’ viene menzionata almeno da coloro che si presentano al mio studio ( ma ciò’ vale per qualsiasi altra circostanza si voglia portare in giudizio) vanno provati.

Se io perdo un’ora di tempo per portare l’auto a riparare a seguito di un sinistro questa sara’ sicuramente una noia ma non mi avrà’ provocato un danno effettivo.

E poiché’ i fatti vanno provati non si può’ non ricordare come la prova principe sia sicuramente la testimonianza.

Spesso si verifica una situazione del tipo:

due anni fa ho sporto denuncia ed ora a processo iniziato ho ricevuto una

raccomandata che mi invita a presentarmi per l’udienza dibattimentale in qualità di teste.

I problemi che sorgono sono: io abito in Toscana e il tribunale e’ in Lombardia, inoltre a pochi giorni dall’udienza devo essere altrove per impegni improrogabili di lavoro.

E’ possibile non presentarmi personalmente all’udienza senza incorrere in problemi ? “

V’e’ da dire che se uno non si presenta, a seguito di intimazione a testi regolarmente notificata, in udienza a testimoniare può’ incorrere in una sanzione a favore della Cassa delle Ammende e vedersi accompagnare dai Carabinieri alla udienza che sara’ stata rinviata per sua colpa.

Testimoniare e’ un dovere e non una facoltà’ e non vi ci si può’ sottrarre.

Non nego che possa essere una noia anche viste le lunghe attese in Tribunale ma non ci si può’ sottrarre da questo dovere civico.

Ne’ ci si può’ sottrarre tantomeno chiamando l’avvocato che ha fatto l’intimazione magari chiamandolo al telefono e dicendogli di non sapere nulla.

L’avvocato e’ il nuncius del proprio cliente e non può’ agire arbitrariamente senza incorrere in responsabilità’ professionali e non mi parrebbe nemmeno corretto visto che comunque gli interessi che si vanno a tutelare sono appunto quelli dei propri assistiti.

Certo…l’avvocato può’ e deve consigliare ma se poi il cliente vuole incamminarsi in una strada impervia o non seguire i consigli del proprio legale o questi rinuncia al mandato o procederà’ magari facendo firmare una liberatoria che di questi tempi non si sa mai.

In pratica se telefona un testimone e mi dice che non sa nulla io non posso che dire ” venga in udienza e dica quello che sa, se sa” perché’ non posso rinunciarci se non previa autorizzazione scritta del cliente.

Questo anche in quanto sicuramente se l’avvocato ci rinunciasse di propria sponte quel testimone non sentito che magari davvero non sapeva nulla sara’ sicuramente quella persona che avrebbe fatto vincere la causa in cui si e’ risultati soccombenti .

Quindi dobbiamo metterci in testa che testimoniare e’ un dovere ed e’ inutile chiamare il legale di turno per dire di rinunciare alla escussione perché’ non si sa nulla ecc.

L’unica cosa che potete fare nel caso in cui vi sia un impedimento nel giorno della udienza e’ inviare una giustificazione scritta o direttamente in cancelleria o a chi ha inviato l’intimazione.

Ciò’ non esonera dal dovere di testimoniare in quanto si sara’ richiamati ad altra udienza ma sicuramente non farà’ incorrere in sanzioni visto l’impedimento.

Riassumendo…

1) La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.

2) Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

3)Nel caso in cui per il giorno dell’udienza in cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento.

4)Se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.

5)L’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

6)Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell’art. 133 c.p.p..

7)Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.

L’at. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.

Ma inoltre bisogna anche sapere che Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso l’ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.

Alla regola generale di cui abbiamo parlato sino ad ora vi e’, come sempre, una eccezione in quanto vi sono alcuni soggetti che possono astenersi dal testimoniare e precisamente:

– I prossimi congiunti dell’imputato (art. 307, c. 4 c.p.) che hanno la facoltà e non l’obbligo di testimone salvi i casi disposti dall’ art. 199, c. 1 c.p.p.

– Gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)

– Gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d’ufficio salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)

– I pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d’ufficio salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (art. 201 c.p.p.), politico o militare.

Ed ecco, quindi, che il testimone si presenta scocciato in udienza perche’ costretto a venire non essendo riuscito a sottrarsi all’obbligo nemmeno chiamando l’avvocato.

Decide bene, quindi, di farla pagare a qualcuno e di essere reticente.

Sappia costui che cosi’ facendo si macchia di un reato punito con la reclusione ed anche se non può essere arrestato in udienza prima o poi i nodi verranno al pettine.

Ma non tutto il male viene per nuocere in quanto il testimone ha diritto, almeno, al rimborso spese.

Infatti, ilIl Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità.

Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario, spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.

Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.

Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.

Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda.

Gli interessati devono presentare la domanda all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

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3 commenti su “Il testimone scocciato”

  1. Io ho testimoniato l’anno scorso e sono dovuta andare a Caserta da Parma. Ho fatto domanda ma non ho ancora avuto il rimborso delle spese di viaggio.
    Quanto altro tempo devo aspettare?

    Rispondi
    • IL tempo e i comodi dello Stato in quanto non vi è un tempo previsto per legge e nessuna azione esecutiva può essere fatta contro lo Stato. Anche noi legali, quando assistiamo qualcuno con il gratuito patrocinio, siamo soggetti a questa ingiustizia. Pensi lei che a noi ci pagano dopo che il processo è finito ( quindi in media 3/4 anni) a metà tariffa ed anche meno e dopo in media 4 anni dalla fine del processo se va bene.
      Questo è il nostro bello Stato Italiano!

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