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RCA: Quando non si applica il risarcimento diretto

Dopo i vari interventi legislativi in materia di RCA la materia e’ divenuta certamente non facile ed e’ quindi necessario un chiarimento anche a fronte delle diverse richieste che pervengono in Studio sulla materia.
Ritengo che il continuo evolversi ed aggiungerei ingarbugliarsi della materia non sia certamente frutto di evoluzione normativa ma bensi’ studiata appositamente per agevolare le compagnie assicurative ( si veda solo i tempi lunghissimi a loro concessi per degnarsi di rispondere ed ancor piu’ lunghi vista l’obbligatorieta’ della negoziazione assistita) a danno dei danneggiati.
Oggi per poter fare una causa per risarcimento danni da sinistro, in caso di lesioni , il tempo medio e’ di un anno per non parlare poi dei casi in cui vi e’ qualche complicazione.
Solo il risarcimento danni materiali, ovviamente in caso non vi siano problemi di responsabilita’, e’ piu’ celere anche grazie alle varie convenzioni con carrozzerie varie .Quello che e’ certo e’ che le assicurazioni hanno il loro bel tornaconto e lo Stato negli anni con leggi e leggine ad hoc le ha agevolate in maniera a dir poco evidente.
A parte questa digressione, affrontiamo pertanto un tema, tra i tanti,che spesso vengono posti in materia.
Quando non si applica l’indennizzo diretto in caso di sinistro stradale ovvero quando la richiesta risarcitoria debbo farla direttamente alla parte che ritengo responsabile e non alla mia assicurazione.
L’Indennizzo Diretto NON si applica…
• Quando i veicoli coinvolti sono più di due
• Quando uno dei veicoli non è regolarmente assicurato
• Quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia
• Quando una delle due parti coinvolte non è un veicolo a motore
• Quando sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili
• Quando uno dei due veicoli è un ciclomotore con targhino
• Quando il danno non è derivante da circolazione stradale
• Quando le lesioni riportate sono superiori al 9% d’invalidità permanente
• Quando non c’è impatto tra i veicoli
• Quando uno dei veicoli coinvolti è una macchina agricola o un veicolo speciale
Il targhino dovrebbe avere solo 5 cifre alfa numeriche ; la nuova targa 6!
Cosa è?
Se il danneggiato si ritiene non responsabile, anche solo in parte, deve rivolgersi alla propria compagnia di assicurazioni per il sinistro avvenuto tra due veicoli a motore, con targhe italiane e regolarmente assicurati per l’RCA con compagnie che hanno aderito alla convenzione.
Per le imprese aderenti si veda: http://www.ania.it/customer_care/conc_rcauto/index.asp , in ogni caso tutte le imprese italiane (ovvero le imprese che hanno sede legale in Italia) sono obbligate ad aderire.
Da quando?
A partire dal 1° febbraio 2007, per i sinistri accaduti dopo tale data.
Qual è la novità?
La nuova procedura prevede che il danneggiato deve rivolgersi alla propria compagnia per il risarcimento anche se il modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente) non è firmato da entrambe le parti coinvolte.
Cosa fare?
Compilare il Modulo di constatazione amichevole (il modulo CAI) e la “Richiesta di risarcimento danni” e presentarli al proprio intermediario assicurativo (Agenzie), quest’ultimo è obbligato a prestare assistenza. La richiesta danni può esser fatta:
– con raccomandata A/R;
– consegnata a mano, anche al proprio intermediario assicurativo;
– con telegramma o fax;
– via e-mail (se non esclusa dal contratto);
Ma solo la raccomandata A/R assolve la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, prevista dall’art. 145 del codice delle assicurazioni private (ovvero agire in giudizio nei confronti della propria compagnia nel caso in cui il danneggiato si ritiene non soddisfatto del risarcimento), e deve inoltre essere trasmessa alla propria compagnia assicurativa e per conoscenza alla compagnia della controparte.
E’ opportuno allegare il preventivo del danno, se in possesso del danneggiato, riduce i termini del risarcimento.
In ogni caso, ricorda che hai l’obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tu abbia subito o provocato un incidente stradale, a prescindere dalla responsabilità.
Cfr all’art. 1913 Codice Civile.
Cosa deve contenere la richiesta danni?
– i nomi degli assicurati;
– le targhe dei due veicoli coinvolti ;
– i nomi delle rispettive imprese di assicurazioni;
– la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
– data dell’incidente ;
– le generalità di eventuali testimoni;
– l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
– firma dei due conducenti o assicurati, tuttavia è sufficiente anche solo la firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’incidente;
– il luogo, il giorno e l’ora in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesione del conducente, la richiesta deve inoltre indicare:
– età, attività e reddito del danneggiato
– entità delle lesioni subite
– dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
– attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
– l’eventuale consulenza medico-legale di parte, che potrà essere riconosciuta come spesa se affrontata dal danneggiato, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Cfr art. 5 – 6 del D.P.R. del 18/07/2006.
Quando si applica il Risarcimento Diretto?
– Sinistri avvenuti, nel territorio italiano o nella Repubblica di S. Marino o nella città del Vaticano, dopo il 01 febbraio 2007;
– Sinistri avvenuti tra due veicoli (con targa, anche quella prova, e immatricolati nei territori su detti) regolarmente assicurati con compagnie aderenti alla convenzione, e se uno dei due veicoli è un ciclomotore deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dopo tale data, mentre per quelli già in circolazione a questa data si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.
– Danni al veicolo del danneggiato, danni a cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, e lesioni al conducente di lieve entità ( entro 9% Invalidità permanente per danno biologico – permanente e/o temporaneo – danno patrimoniale e danno non patrimoniale);
– Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di risarcimento diretto.
Cfr art. 3- 4 del D.P.R. del 18/07/2007.
Se il sinistro non rientra nel Risarcimento diretto cosa si deve fare?
Se le lesioni al conducente sono gravi (superiori al 9% per Invalidità), o il sinistro ha coinvolto più di due veicoli, o uno di questi è un veicolo con targa straniera, o l’incidente è avvenuto al di fuori dei territori in cui si può applicare il R. D. ( risarcimento diretto), allora in questo caso la richiesta di risarcimento va fatta alla compagnia della controparte.
Cfr art. 11 del D.P.R. del 18/07/2007.
Cosa viene risarcito?
– i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);
– le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);
– gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.
Per i danni del terzo trasportato chi risponde?
Il terzo trasportato che ha subito lesioni deve fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà fino all’importo del massimale minimo di legge (€ 774.685,35) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. Per l’eventuale importo di differenza (cioè se il danno è superiore al massimale minimo di legge) il trasportato verrà risarcito dall’assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
Cfr art. 141 del Codice delle assicurazioni private.
Quando il risarcimento viene accettato, quali sono i tempi per il pagamento?
– 30 gg per danni al veicolo o cose se il modulo CAI è provvisto delle due firme delle parti coinvolte nel sinistro;
– 60 gg per danni al veicolo o cose se il modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte;
– 90 gg per lesioni lievi al conducente.
I termini indicati decorrono dalla ricezione di una richiesta danni completa della documentazione necessaria richiesta e pertanto vengono sospesi dalla richiesta di integrazione della documentazione. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è due anni.
Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Cfr art. 8 del D.P.R. del 18/07/2006.
Si può integrare successivamente la richiesta danni?
Se in un incidente avete riportato danni al veicolo o a cose e lesioni al conducente, potete fare richiesta di risarcimento per i danni al veicolo e cose ed in seguito integrare la richiesta danni per le lesioni al conducente dopo avere ottenuto la documentazione che attesta le lesioni.
Cfr art. 7 del D.P.R. del 18/07/2006.
Le spese legali?
In base al codice delle assicurazioni private le spese legali non vengono rimborsate dalla compagnia di assicurazioni.
Cfr art. 9 del D.P.R. del 18/07/2006.
Se non siete soddisfatti del risarcimento?
Nel caso in cui il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta dall’impresa o la rifiuti, egli riceverà la somma accettata o rifiutata nei 15 gg. successivi.
Se ritenete non soddisfacente il risarcimento effettuato dall’assicuratore e avevate fatto richiesta di risarcimento tramite raccomandata A/R (è la sola modalità che assolve la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, prevista dall’art. 145 del codice delle assicurazioni private), potrete agire in giudizio nei confronti della propria compagnia, solo dopo che siano trascorsi 60 gg per il danno alle cose o 90 gg per le lesioni, decorrenti dal giorno in cui l’assicuratore e l’assicuratore dell’altro veicolo abbiano ricevuto la richiesta danni.

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