La cassazione con ordinanza n. 20111/10 ha stabilito che , in caso di illecito civile, la presentazione della querela non è indispensabile ai fini della prescrizione dell’azione di risarcimento. Nel caso di incidente stradale i due anni previsti dall’art. 2947 c.c. per far valere il proprio diritto a pena di prescrizione vengono superati nel caso in cui il fatto illecito possa costituire una ipotesi delittuosa prevista penalmente , indipendentemente che la persona offesa abbia o meno sporto querela. Infatti se il giudice civile accerta in via incidentale che la condotta del danneggiante integra gli estremi del fatto-reato, all’azione risarcitoria si deve applicare il più lungo termine di prescrizione previsto per l’illecito penale.: ciò anche in assenza di querela (Cassazione 23930/09). Le Sezioni unite civili, rivisitando una precedente decisione, hanno stabilito che la querela non costituisce un elemento essenziale della struttura del reato, né concorre a definire il tipo di illecito e il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già realizzato .Il fatto che il giudizio penale non sia stato promosso non impedisce l’applicazione del terzo comma dell’articolo 2947 Cc. È necessario, comunque, che il comportamento del responsabile del sinistro presenti tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, del reato. E per accertarlo il giudice ha a disposizione tutti gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile.