La riforma del diritto fallimentare ha aperto la strada a numerosi problemi legati alla definizione di piccola impresa e piccolo imprenditore.L’art. 2083 c.c. definisce piccolo imprenditore ” i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia”. Inizialmente queste imprese erano escluse dal fallimento. Ad oggi, invece, sono assoggettali al fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori. La legge fallimentare prevede che non possano essere ritenuti piccoli imprenditori gli esercenti di una attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente, abbiano effettuato investimenti nell’azienda per un valore superiore a 300.000,00 euro ovvero abbiano effettuato, in qualunque modo, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni, o dall’inizio della attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro. Da quanto sopra emerge una figura confusa di piccolo imprenditore, visto il volume di affari che la legge richiede per essere fallibili. Se guardiamo al codice civile pare che piccolo imprenditore sia un lavoratore quasi autonomo, un artigiano mentre , guardando la legge fallimentare, viene fuori un quadro di una impresa che sicuramente non può essere individuale, visti, appunto, i paramenti economici a cui la legge fa riferimento. La giurisprudenza ha evinto, da un’attenta lettura della legge, che nel codice civile si faccia riferimento ad un aspetto qualitativo del piccolo imprenditore mentre nella legge fallimentare si guarda ad un espetto quantitativo/economico: in buona sostanza le due norme devono essere contemeperate con il risultato che sarà fallibile sia il piccolo imprenditore così come descritto nel codice civile con un giro di affari previsto dalla legge fallimentare, sia gli imprenditori per i quali tale giro di affari non può dirsi superato ma che non rientrano nella descrizione prevista dal codice civile all’art. 2083.



