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Nessun obbligo di comunicare il conducente se la multa arriva tardi

In relazione all’omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo, di cui all’art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 201, comma 1, C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla mancata comunicazione contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento. Una cittadina aveva ricevuto la notifica di una sanzione, per infrazione al Codice della Strada, oltre il termine di 150 giorni previsto, prima della riforma del luglio 2010, dall’art. 201, comma 1, del Codice della Strada. La donna pagava regolarmente la sanzione e, contestualmente, comunicava, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., che non era in grado di ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della commessa infrazione. Il Comune elevava, così, la sanzione per l’omessa comunicazione dei dati, avverso la quale la cittadina interponeva dapprima ricorso al Giudice di Pace e, in seguito, appello al Tribunale. Entrambi i gradi di giudizio hanno avuto esito negativo, con la conseguente necessità del trasgressore di promuovere ricorso per cassazione. Secondo la S.C. le due sanzioni sono interdipendenti tra loro e, quindi, la sorte della prima determina la sorte della seconda. Tale possibilità è prevista dall’art. 363 c.p.c., secondo il quale il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte di Cassazione anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se ritiene che la questione decisa è di particolare importanza. La Corte, infatti, ha ritenuto che la vicenda giunta al suo vaglio risulta nuova in giurisprudenza e possa interessare, soprattutto in sede di opposizione davanti ai giudici di pace, una diffusa platea di controversie. La memoria del proprietario non può essere illimitata. La S.C., affermando che lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in tempi ragionevoli, ha concluso che l’obbligo del proprietario di comunicare entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione può scattare solo se sorretto dalla notificazione tempestiva di quest’ultimo, a nulla rilevando che non sia stato impugnato. È da ritenere, comunque, che si rende necessario un definitivo intervento chiarificatore a livello legislativo, ancor prima che giurisprudenziale, che ripensi radicalmente ai rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal nostro ordinamento avverso i verbali di contestazione di infrazione al Codice della Strada (magari facendo spazio anche in questo settore alla mediazione finalizzata alla conciliazione?).

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