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Contestazione posticipata: conviene fare ricorso?

Con l’ordinanza n. 13133 del 15 giugno, la Corte di Cassazione afferma che l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione dei limiti di velocità, rilevata con autovelox, può essere derogato quando il fermo del veicolo costituirebbe un motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone. Il caso: Una cittadina si opponeva al verbale di accertamento di violazione dei limiti di velocità, eccependone l’illegittimità per mancata contestazione immediata da parte della Polizia municipale: l’infrazione era stata accertata mediante autovelox. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e il Tribunale rigettava l’appello del Comune, adducendo a motivazione l’obbligatorietà della contestazione immediata. Il Tribunale infatti, dopo aver rilevato che la violazione dei limiti di velocità era stata accertata con apparecchi elettronici senza contestazione immediata, ha posto a fondamento della propria decisione un’applicazione restrittiva del quadro normativo vigente ed ha escluso la sussistenza di una arbitraria facoltà per le amministrazioni locali di «precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali» in cui può farsi ricorso agli autovelox. Il Comune proponeva quindi, avverso la Sentenza del Tribunale, ricorso per Cassazione la quale ribadisce un principio già espresso in altre pronunce e, nel giudicare fondato il motivo di ricorso del Comune, afferma che la normativa in materia indica, con riferimento a strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento, i criteri per individuare le situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione, o di pericolo per le persone, situazioni che già sussistono automaticamente per le autostrade e le strade extraurbane principali. In questi casi è ammessa, quindi, la contestazione posticipata. Queste previsioni evidenziano l’attenzione del legislatore nel regolare l’utilizzazione dei mezzi tecnici di rilevamento a distanza della velocità. Alla luce di queste considerazioni, la Corte afferma che la norma richiamata (art. 4, comma 1, d.l. n. 121/02, convertito nella l. n. 168/02) non pone «una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste» che sono, appunto, quelle supra indicate. Il ricorso viene, quindi, accolto, e l’automobilista che aveva contestato la multa si ritrova, così, a dover pagare un’ingente somma per le spese dell’intero giudizio.

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