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Non ha rilievo penale l’omessa comunicazione del luogo di vacanza dei figli

Quando il coniuge separato non comunica all’altro genitore il luogo di vacanza dove soggiornerà con i figli, non commette reato se nelle condizioni di separazione omologate si richiede soltanto di concordare i periodi di vacanza. Nel 2007 il Tribunale civile di Rieti omologava la separazione consensuale tra Y e Z in cui si stabiliva l’affidamento condiviso dei due figli minori nonché la necessità di concordare il periodo in cui gli stessi figli avrebbero trascorso, con l’uno o l’altro coniuge, le vacanze estive, di Natale e Pasqua. Visto l’alto grado di ostilità tra i due coniugi, con la collaborazione degli assistenti sociali, nel giungo 2010 veniva definito che nel periodo compreso tra l’1 e l’8 luglio i figli sarebbero andati in vacanza in Sardegna insieme al padre. La moglie, durante quella settimana cercava invano di contattare i figli ed il marito e solo dopo qualche giorno il marito le comunicava che stavano soggiornando in altro luogo. Il Gip di Rieti, tuttavia, con decisione del 15.06.2011 archiviava la denuncia presentata dalla moglie argomentando che il comportamento posto in essere dal marito separato non integra i delitti di cui agli artt. 388 comma 2 cp (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice) e 570 cp (violazione di obblighi di assistenza familiare), in quanto le condizioni della separazione consensuale obbligano i consorti a stabilire solo i periodi di vacanze che i figli trascorreranno con l’uno o l’altro dei genitori, esentando questi ultimi dall’obbligo di fissare anche il luogo. Il diritto di avere conoscenza del posto dove i figli passeranno le vacanze insieme al padre discende dall’art. 143 c.c. dove si contempla l’obbligo alla “collaborazione nell’interesse della famiglia”, pertanto le relative violazioni presentano rilievo soltanto civilistico. Nel caso di specie il diritto violato dal coniuge che ha omesso di comunicare all’altro genitore il luogo di vacanza dei figli non discende dal provvedimento del giudice, bensì dalle norme del codice civile che disciplinano i rapporti tra coniugi.

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