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Esiste un diritto alla felicità?

E’ indiscusso che la felicità possa essere variamente intesa e, per ogni essere umano, possa rappresentare qualcosa di diverso. La felicità, a cui tutti aspirano è da intendere come un valore simbolico multiforme, al quale fare riferimento attraverso idee o attraverso immagini che, nella realtà, possono riferirsi ad un’infinità di componenti. Contrariamente a quanti sostengono che il diritto alla realizzazione personale o il vero e proprio diritto alla felicità sia una figura del tutto estranea alla nostra cultura giuridica, possiamo affermare che la prima enunciazione del diritto alla felicità in una carta costituzionale è rintracciabile in Corsica e in Toscana, a metà del 1700 ad opera dei rivoluzionari corsi che, sotto la guida di Pasquale Paoli lottavano per l’indipendenza dalla Repubblica di Genova ed approvarono una carta costituzionale nella quale, per la prima volta nella storia, si enunciava l’obiettivo di assicurare “la felicità della nazione”. Invero, nel 1778, il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo predispose un progetto costituzionale in cui si affermava che “in una ben composta società tutti e qualunque membro componente della medesima hanno egual diritto alla felicità”. Ad annoverare la felicità tra i diritti naturali ed inalienabili dell’uomo furono poi gli Americani con la dichiarazione di indipendenza del 4.07.1776 e i rivoluzionari francesi nel 1789. Ed ancora oggi, all’interno della Costituzione Giapponese, all’art. 13 viene garantito espressamente il diritto al perseguimento della felicità. Pertanto, la cultura giuridica riconosce un generico diritto ad essere felici rispetto al quale, però, dovrà essere specificato concretamente l’ambito applicativo. In Italia, è toccato, come sovente capita, alla Giurisprudenza colmare la lacuna legislativa. Con le sentenze della Cass. Civ. nn. 7281, 7282, 7383, 8827, 8828 del 2003 e la sent. Corte Cost. 233/2003, si è venuta a formare un’importante scuola di pensiero che riconosce all’art. 2059 c.c. un proprio campo d’azione. Invero, con queste sentenze nasce la categoria del danno esistenziale che regola tutte quelle lesioni a carattere patrimoniale e/o morale, che impediscano all’individuo di esercitare il suo diritto alla felicità, intesa nella sua accezione più ampia come esplicazione di tutte quelle attività che possano condurre ad uno sviluppo psico-fisico completo. Tuttavia, tale apertura giurisprudenziale è stata recentemente rivisitata dalle sentenze gemelle dell’11 novembre 2008 con le quali la Suprema Corte ha definito il diritto ad essere felici “del tutto immaginario” e, pertanto, non meritevole di tutela alcuna, mostrando di ignorare o comunque di non voler tener in conto i precedenti storici e attuali, probabilmente con l’unico e solito intento di contenere le richieste risarcitorie.

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