Il trasgressore si è trasferito ma nel certificato Pra risulta sempre il vecchio indirizzo. La multa viene pertanto notificata all’indirizzo risultante dal Pra ma la notifica è nulla. La Cassazione con sentenza del 02 settembre n. 18049 ha accolto il ricorso di un automobilista che si era vista notificare 7 verbali al vecchio indirizzo. Successivamente alla donna viene notificata cartella esattoriale da lei opposta. Inizialmente il trasgressore si era visto respingere il proprio ricorso dal Tribunale che aveva dichiarato che ” la legge ammette la notifica all’indirizzo ufficiale risultante al Pra, sicchè l’art. 201 cds non fa che operare una finzione giuridica diretta a rendere valida una notifica afvvenuta nel luogo risultante dai registri del Pra anche se il destinatario risulta trasferito”. Contro questa decisione la donna presenta ricorso per Cassazione e poichè in Italia di tutto c’è certezza tranne che del diritto la sentenza si ribalta. La Cassazione precisa infatti che ” la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 201 cds a norma del quale comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza , domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione, non è innovativa rispetto alla disposizione dell’art. 141 dell’abrogato cds, dovendosi anch’essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinara sia per quella postale”. Da ciò se ne desume che nel caso di trasferimento del trasgressore in luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 cpc per il caso di irreperibilità del destinatario. E’ una sentenza giusta in quanto se è vero che ” la legge è uguale per tutti” non si può ammettere procedure di favore nel caso in cui ad agire sia la Pubblica Amministrazione. Già procedure molto di favore ve ne sono a bizzeffe. Si pensi , ad esempio, a quali facilitazioni procedurali ha l’agenzia dell’entrate e l’Equitalia per il recupero dei propri crediti in confronto ad un creditore privato cittadino. Anche questo , a mio avviso non è giusto così come non lo sarebbe stato far valere una notifica ad un indirizzo risultante dal Pra ma non più abitato dal trasgressore. Ci saremmo chiest perchè per un privato tale notifica non poteva essere considerata valida mentre per la pubblica amministrazione si ( provate a notificare qualsiasi atto in un indirizzo non più abitato da controparte e vedete che succede). Per fortuna la Cassazione , con questa sentenza, ci ha visto lungo gravando l’amministrazione di tutte quelle incombenze a cui noi siamo quotidianamente abituati per effettuare notifiche valide.



