Tizio riceve una telefonata in cui lo si invita a ritirare un omaggio,omettendo che in quella sede dovrà, però, assistere ad una promozione commerciale. Tizio ritenendo la telefonata pubblicità ingannevole denuncia il fatto al Garante della concorrenza e del mercato il quale propone ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio, con sentenza del 5 settembre 2011, respinge però il ricorso presentato in quanto non ritiene l’accaduto pubblicità ingannevole. Secondo i giudici il comportamento dell’azienda non è illecito ritenendo non ingannevole il messaggio pubblcitario con il quale, attraverso la telefonata promozionale, si era invitato il consumatore al ritiro di un omaggio nel corso di una esposizione commerciale, pur senza specificare la necessità di assistere alla promozione commerciale, atteso che nessun consumatore medio, ragionevolmente avveduto può ritenere che l’invito al ritiro di un omaggio, esplicitamente di natura promozionale, non comporti quantomeno l’onere di assistere alla presentazione di un qualche prodotto tra quelli commercializzati dalla società.
Telefonata pubblicitaria ingannevole?

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