L’assegno di divorzio può essere revocato nel caso in cui l’avente diritto costituisca una famiglia di fatto con un partner benestante. La Corte di Cassazione con la sentenza 11 agosto 2011 mette sullo stetto piano le unione legittime e quelle di fatto accogliendo il ricorso di un ex marito che era stato condannato dalla Crote d’Appello di Roma a versare alla moglie 250 euro a titolo di assegno di divorzio. La Cassazione ha precisato che il fatto di aver avuto due figli dal nuovo compagno e quindi di non essersi potuta dedicare ad attività lavorativa è stata una scelta di vita della ex moglie che non poteva però ricadere sul primo marito. Anzi il nuovo partner era tra l’altro benestante e quindi le condizioni di vita della ex moglie erano persino migliorate. La Cassazione precisa anche che la mera convivenza con altra persona non incide di per sè direttamente sull’assegno di mantenimento ma, qualora tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto. A questo punto il paramentro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, può venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia anche se di fatto.
Assegno di divorzio revocato al coniuge che costituisce una nuova convivenza

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