L’amore si sa è cieco ed annebbia il cervello. Molti attempati signori che si credono latin lover intraprendono una relazione con giovani donne, spesso di nazionalità straniera, senza che gli sorga il dubbio che queste donne non sono certo innamorate dell’uomo “maturo” ma bensì dei beni che questi hanno accumulato nel corso di una vita. E’ così che con varie scuse e con grande maestria si fanno quindi donare ogni ben di Dio.
Però , com’è noto, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e sul punto interviene la Cassazione con sentenza n. 22936 del 04 novembre stabilendo che la relazione adulterina della beneficiara e la mancanza di qualsiasi solidarietà e riconoscenza nei confronti del donante sono elementi che possono configurare gli estremi dell’ingratitudine tale da giustificare la revoca della donazione stessa. Nel caso in esame un uomo maturo si era invaghito di una giovane e bella donna tanto da sposarla e da condividere con lei tutto, in cambio di momenti di passione. Certo quei momenti non erano a buon prezzo e l’uomo si ritrova , ben presto, sul lastrico avendo donato titoli e beni alla moglie la quale , per tutta risposta ed in segno di gratitudine, l’aveva tradito con un altro uomo. Certo questo tradimento non era dettato da mancanza di amore nei confronti del marito ma dal fatto che questi, oramai vecchio, non riusciva più a frenare le voglie della giovane moglie : in pratica questa gli stava facendo un favore a sua insaputa. Il marito, ancora più vecchio, si ammala e l’amore così come era venuto quando questi era benestante , improvvisamente svanisce come i beni ed i soldi del coniuge.
L’uomo non si rassegna e ottiene, parzialmente, giustizia dalla Corte d’appello che ravvisa nella condotta della ex moglie gli estremi dell’ingratitudine, su cui fondare la revocazione di una parte delle donazioni che erano consistite in un appartamento e nei titoli di stato per oltre 700 milioni del vecchio conio. La moglie poi aveva abbandonato il marito, vecchio e malato, lasciandolo a se stesso senza risorse.
La relazione adulterina costituisce elemento di ingratitudine che giustifica la revocazione della donazione. E proprio la relazione adulterina della donna, secondo la Corte d’appello, costituisce elemento sintomatico della ingratitudine, su cui fondare, ex artt. 800 e 801 c.c., la revocazione delle donazioni. O per lo meno, di quella relativa all’appartamento. Per i titoli di stato, invece, il marito non riesce ad ottenere la revoca della donazione in quanto il trasferimento degli stessi, secondo la Corte, «poteva rappresentare, più che una donazione, una particolare forma di gestione delle comuni risorse».
Inoltre nella sentenza si sottolinea come la moglie non abbia mai dimostrato solidarietà e riconoscenza per la condizione economica acquisita e come anche questi elementi siano circostanze da cui può desumersi l’ingratitudine. Dalla posizione economica acquisita dalla donna, anche a seguito dell’intestazione dei citati titoli di Stato, e dal suo complessivo comportamento, caratterizzato da una mancanza di solidarietà e riconoscenza, la Corte territoriale ha ravvisato quel «malanimo», che può assurgere ad ingiuria grave, rilevante ai fini della revocazione della donazione dell’appartamento.
Almeno stavolta non si può dire che il marito è rimasto cornuto e mazziato.