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Facciamo ordine sul concetto di danno patrimoniale.

Una lesione alla salute causa da un fatto illecito, oltre a produrre un danno biologico, può produrre un danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno.  Vi sono quindi due tipi di “perdite” che debbono essere tenute ben distinte : la perdita di tipo personale e quella di tipo patrimoniale.

La perdita di tipo personale consiste nella riduzione o soppressione di tutte o parte delle funzioni esistenziali del soggetto leso : il c.d. danno biologico.

La perdita di tipo patrimoniale può consistere sia nelle erogazioni sostenute per eliminare o attenuare gli effetti dell’evento dannoso ( es. spese di cura) , sia nella contrazione dei redditi dell’infortunato, determinata dalle lesioni subite.

Infatti può accadere che a seguito della lesionie subita, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva ante sinistro; ovvero, nel caso la vittima non fosse percettore di reddito non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe presumibilmente raggiunto in assenza della lesione subita.

Ma come può incidere la lesione alla salute sull’attività di lavoro della vittima?

Ciò può avvenire in tre modi differenti :

1) perdita del reddito ( attuale o futuro)

2) riduzione del reddito ( attuale o futuro)

3) danno alla cenestesi lavorativa.

Il danno alla cenestesi lavorativa che riguarda la maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell’attività lavorativa è danno non patrimoniale ma che rientra nel danno biologico e che dovrà essere valutato in sede di consulenza medico legale ai fini della personalizzazione del risarcimento.

Bisogna fare quindi ordine sui termini. Si utilizzerà il termine ” invalidità” per designare le conseguenze di una compromissione biologica dell’individuo. Si utilizzerà invece il termine ” incapacità” per designare i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o defintiva impossibilità, per il soggetto leso, di svolgere la propria attività lavorativa.

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