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Per 15 anni le banche hanno violato la legge grazie allo Stato.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 e con le sentenze gemelle n. 602/13 e 603/13 si è finalmente deciso che il tasso di mora deve venir computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio annuo per la verifica dell’usura. Tale decisione è tanto ovvia quanto è stata oggetto di battaglia legale in quanto la giurisprudenza ha per oltre 15 anni cercato comunque di salvare le banche dinanzi alla ovvietà normativa. Ci si riferisce al fatto che la legge 108/96 che ha modificato l’art. 644 cp in tema di usura è norma così chiara che poche se ne trovano statuendo che ai fini del calcolo dell’usura debbono essere ricomprese tutte le voci tranne le tasse e le imposte. Quindi non poteva nascere alcun dubbio che le commissioni di massimo scoperto e gli interessi di mora dovevano rientrare nel calcolo dell’usura. Invece ci sono voluti ben 15 anni per affermare l’ovvio. Numerose sentenze hanno negato al tasso di mora e alla CSM di poter rientrare nel calcolo del tasso usurario. Tutto ciò agevolato dalla Banca d’Italia che è la Spa delle banche. Infatti la Banca d’Italia ha creato tutti i presupposti per innalzare, a favore delle banche, il tetto del tasso soglia escludendo numerose voci di costo. Ha isolato le Csm dal Teg per poi sostenere che, accanto all’usura sul tasso, ne esiste una differente sulle CSM. Ha negato che il tasso moratorio rientrasse nel Teg. Così facendo ha creato un vero e proprio alibi bancario che ha visto assolti numerosi dipendenti bancari dal reato di usura per mancanza di dolo in quanto la loro innocenza stava nel fatto di seguire le direttive – contra legem – della Banca d’Italia. Ma l’equivocità è poi stata accresciuta dalla circostanza che il decreto MEF relativo alla pubblicazione dei tassi di usura sposa le decisioni illegittime della Banca d’Italia : ” Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2 comma 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108 si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia”. Quindi non solo la Banca ma anche lo Stato in persona ha creato un alibi alle banche permettendo loro di agire contro legge impunemente. In pratica si è emanata una legge chiara ( una delle poche!) – l’art. 644 cp – per poi trovare il modo di aggirarla e salvare le banche. E c’è voluto ben 15 anni per arrivare a comprendere l’ovvio. Con la sentenza 5286/00 e con la sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 si è stabilito, finalmente, che il tasso soglia comprende anche gli interessi moratori ( in precedenza le banche si erano difesa – vittoriosamente – sostenendo che il tasso moratorio non poteva entrare nel calcolo in quanto interesse punitivo e quindi eccezionale rispetto a quelli convenzionali). L’interpretazione data dalle sentenze di cui sopra trova conforto sia nel tenore letterale della L. 108/96, sia nell’art. 644 cp sia nell’art. 1 del D.L. 394/00 ( interpretazione autentica della L. 108/96).

Ciò detto si è arrivati quindi alla illuminante considerazione che le fonti secondarie non possono prevalere sull’interpretazione letterale della norma di legge ( primo anno di Università e prima lezione accademica!).

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