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Notaio e usura bancaria

Sotto il profilo del concorso e/o del favoreggiamento nel processo di formazione del reato di usura in un contratto di mutuo va vista la figura del Notaio il quale ha redatto l’atto tenuto anche conto del fatto che nella prassi il Notaio viene indicato dalla Banca e non scelto dal cliente. Con D.M. 27 maggio 2013 il Ministero della Giustizia ha approvato le delibere del Consiglio Nazionale dei notariato n. 5 -98 dell’11 gennaio 2013 e 2 -110 del 09 maggio 2013 relative al Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti dal reato commesso dal notaio nell’esercizio della sua professione. Il patrimonio del fondo è destinato al ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell’esercizio della sua attività professionale non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell’art. 22 commi 3 e 4 della legge 16 febbraio 1913 n. 89. Al di là del profilo penalistico, civilmente ci troviamo di fronte ad una sanzione prevista dall’art. 1815 comma 2 c.c. secondo cui ” se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Il cliente eccependo il mutuo usurario chiederà la dichiarazione di nullità parziale del negozio ex art. 1419 cc. che statuisce come ” La nullità di clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”

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