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Non allacciarsi le cinture può costare caro in termini di risarcimento

Non allacciarsi le cinture può costare caro in termini di risarcimento

A tutti è capitato di non indossare, anche se per breve tragitto le cinture di sicurezza o di non farle allacciare al trasportato. A parte la sanzione che si rischia la cosa diviene molto più complicata nel caso in cui, in quel breve tragitto, si sia coinvolti in un incidente.

Infatti in questo caso vi sarà sicuramente una diminuzione del risarcimento dovuto che di per sé farà già pagare caro il fatto di non essersi allacciati le cinture.

Tuttavia se il terzo trasportato non aveva le cinture il risarcimento dovuto, seppur ridotto, non esclude la responsabilità del conducente del veicolo che ha causato il sinistro.

Infatti, il comportamento colpevole del danneggiato non può interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno anche se può riscontrarsi piuttosto una riduzione percentuale del risarcimento del danno dovuta al concorso di colpa tra le parti.

Il principio che va tenuto presente è che il conducente è responsabile dell’uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero e che la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero, ( Cassa civ. n. 1817/2007) «In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima».

Quindi, nel caso in cui la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, sul quale grava l’obbligo di accertarsi che questa avvenga secondo le normali norme di prudenza o perizia, anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, «si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso». In caso di danni al trasportato, anche se la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, «né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato»

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