CONDANNATA PER MANCATA STIPULA DEL ROGITO

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F.B., assistito poi dall’Avv. Bartolini, aveva sottoscritto un contratto preliminare di vendita con T.F. relativamente all’abitazione di sua proprietà, contratto regolarmente trascritto in conservatoria.

T.F. aveva ricevuto una diffida a vendere da parte della compagna di F.B. la quale sosteneva di accampare diritti sull’immobile in vendita e ciò aveva fatto desistere T.F. dalla stipula del rogito, accampando tale pretesto quale motivo per non stipulare il contratto definitivo.

T.F. chiedeva poi a F.B. la restituzione del doppio della caparra che questi, su consiglio dell’avvocato Bartolini, si rifiutava di versare.

Promossa una causa giudiziale da T.F. la difesa di F.B. sosteneva che la richiesta di controparte era pretestuosa visto che vi era un contratto preliminare trascritto che garantiva la buona fede del terzo e che non vi era alcuna prova che l’ex compagna di F.B. potesse accampare un qualsivoglia diritto sull’abitazione di questi.

Svoltasi d’istruttoria dibattimentale, alla fine del procedimento, il giudice in sentenza non statuiva la riconsegna del doppio della caparra così come richiesto da T.F. rimanendo tale denaro nelle tasche di B.F. il quale riusciva ad ottenere ragione.

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