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Se non collabori non avrai il risarcimento!

RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI SINISTRO E MANCATA COLLABORAZIONE DEL DANNEGGIATO

Si parla ancora di risarcimento da circolazione stradale da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1829/18 depositata il 25 gennaio.

L’art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni) prevede che l’azione per il risarcimento non possa essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con la propria condotta abbia impedito all’assicurazione di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del codice del predetto decreto.

E ciò è molto importante in quanto molti, una volta avuto un sinistro, si limitano a denunciare il fatto alla compagnia sperando poi che sia a questa a fare tutto il resto.

Le cose però non funzionano così!

Nel caso posto all’attenzione della Cassazione il Giudice di Pace aveva respinto nel merito la domanda risarcitoria proposta da un ciclista investito da un auto e, nel successivo giudizio d’appello, il Tribunale aveva accolto l’eccezione (già formulata in primo grado) della assicurazione relativa all’improcedibilità della domanda risarcitoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni. Il caso arrivava pertanto in Cassazione.

La Terza Sezione della Cassazione confermava in pieno la decisione del Tribunale ritenendo corretta la motivazione del giudice d’appello nella quale si sottolineava come l’attore non avesse dato prova di aver adempiuto all’onere di dimostrare il rispetto delle condizioni di procedibilità.

Infatti di fronte alla richiesta della compagnia assicurativa di mettere a disposizione la bicicletta per consentire alla stessa di effettuare una perizia comparativa tra mezzi incidentati c’era stato da parte del danneggiato un atteggiamento non solo di inerzia ma di vero e proprio rifiuto.

Si deve ricordare, infatti, che l’art. 145 sancisce l’improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini ivi indicati, che decorrono dal momento in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 148

Invece, l’art. 148 contiene la previsione del contenuto della richiesta risarcitoria e stabilisce uno spatium deliberandi per l’assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati e nel contempo esplicita un dovere di collaborazione in capo al danneggiato.

Secondo il giudizio della Terza Sezione l’art. 148 del codice delle assicurazioni non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene invece, alle attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa.

Dunque, il tema dell’improcedibilità deriva solo dall’art. 145 e non dall’art. 148. E il predetto art. 145 prevede che la proponibilità della domanda risarcitoria sia condizionata sia da un presupposto formale, ovvero la richiesta formulata secondo le indicazioni dell’art. 148, ma anche da un presupposto sostanziale, vale a dire un comportamento del danneggiato improntato a buona fede e correttezza.

In buona sostanza il danneggiato è tenuto a collaborare con l’assicuratore per consentirgli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.

Se ciò non avviene non avrà diritto al risarcimento.

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