Home » Blog » Tutela Bitcoin » Pagamenti in Bitcoin: come comportarsi sul piano fiscale

Pagamenti in Bitcoin: come comportarsi sul piano fiscale

Pagamenti in Bitcoin: come comportarsi sul piano fiscale

La diffusione inarrestabile dei Bitcoin innesca una serie di domande che l’imprenditore deve farsi se vuole usare questa criptovaluta per la propria attività e per ricevere il pagamento delle proprie prestazioni in bitcoin.

Stati come l’Australia, la Francia, il Regno Unito, il Canada hanno iniziato a studiare e ad approfondire la materia sottolineando l’utilità e non stando certamente a guardare da lontano questa dirompente innovazione.

L’Italia, invece, resta ancora un po’ indietro lasciando, per ora, gli utilizzatori nella incertezza dato che non ci sono studi ufficiali in merito.

Solo Bankitalia ( ma chi mi segue sa quali perplessità su Bankitalia) ha sostenuto che“in Italia l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale”, ma è stato l’unico ente italiano a pronunciarsi.

Andiamo pertanto a vedere alcuni aspetti fiscali che interessano le criptovalute.

IVA

Alcuni stati hanno dichiarato l’esenzione IVA (Spagna, Regno Unito, Belgio, Finlandia), altri per l’imponibilità (Estonia, Polonia); altri non hanno espresso alcuna posizione.La Commissione Europea sta sostenendo l’esenzione IVA e lo ha descritto nel documento Comitato IVA “VAT treatment of Bitcoin”. In Italia, invece, giace un interpello che propone l’esenzione IVA presso l’Agenzia delle Entrate in attesa di risposta. Quindi, l’uso di Bitcoin in Unione Europea è – al momento –esente da IVA. L’imprenditore potrà, pertanto, accettarli e richiederli in esenzione IVA, fermo restando le ordinarie regole per le cessioni dei beni e servizi. Andando sul pratico se uno vende un bene o un servizio ricevendo il pagamento in bitcoin, dovrà emettere scontrino / fattura normalmente (esempio: euro 1000+ 22% IVA) e potrà ricevere in pagamento l’equivalente in bitcoin. Il commerciante potrà scambiare i bitcoin contro euro in esenzione IVA per il loro valore di mercato. Il vantaggio che ne potrà avere, ricevendo questa modalità di pagamento, è la velocità di pagamento, zero commissioni ed il guadagno che la volatilità delle criptomonete permettono di effettuare sul mercato.

Imposte dirette – persone fisiche – IRPEF

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi – art- 67 – prevede la categoria dei redditi diversi da capitale ove vi sia una differenza tra prezzo di acquisto e vendita di beni o titoli.

Nelle criptovalute la differenza sta nel prezzo di acquisto rispetto al ricavato ottenuto con la rivalutazione della moneta ( usiamo il termine moneta per facilità anche se giuridicamente non sarebbe corretto).

Questa plusvalenza dovrà essere dichiarata nel quadro RT della dichiarazione dei redditi.

Imprese – Imposte dirette

L’imprenditore deve inserire le operazioni in criptovalute nella propria contabilità e rappresentarle in bilancio.

Ogni azienda dovrà quindi rappresentare nella propria contabilità gli acquisti e le vendite di criptovaluta: chi le accetta in pagamento dovrà contabilizzare (similmente a valute estere) il differenziale da far confluire nel risultato di esercizio. Nel caso in cui il commerciante detenga criptovalute a fine anno, dovrà dare adeguata informazione nel bilancio, tenendo conto del valore corrente della criptomoneta.

VOLETE SAPERNE DI PIU’ SULLE CRIPTOVALUTE? SCRIVETICI

Vuoi saperne di più?

Richiedi una consulenza

Leggi anche

21 commenti su “Pagamenti in Bitcoin: come comportarsi sul piano fiscale”

  1. Ciao interessante articolo.

    Volevo sottoporti un quesito.
    E’ possibile, visto il momento di incertezza legislativa in merito ai pagamenti commerciali, offrire consulenze GRATUITE accettando solo DONAZIONI in Cryptovalua?

    Rispondi
    • Sicuramente è possibile applicare l’istituto della donazione al mondo delle cryptovalute. A mio avviso, però, se la “donazione” viene fatta a fronte di una consulenza in realtà sarebbe una donazione simulata e quindi in sostanza celerebbe un vero e proprio pagamento. In pratica nonostante le problematiche ad oggi sussistenti di inquadrare la cryptovaluta come moneta giuridicamente intesa o come bene immateriale, mi pare più logico ritenere la cryptovaluta più assimilabile ad un bene immateriale. Ciò porterebbe alla applicazione dell’istituto della permuta. In pratica a fronte di una consulenza si riceve, in permuta, un bene immateriale consistente nella cryptovaluta. Stando a questa impostazione non si dovrebbe fatturare la prestazione pagata in Cryptovaluta ma pare,invece, che una fattura debba comunque essere emessa a fronte del pagamento in cryptomoneta. In pratica uno dovrebbe fare una fattura secondo la valuta corrente “ufficiale” e poi ricevere il pagamento in cryptomoneta con il vantaggio che poi se questa aumenta di valore si ha un ulteriore guadagno ( anche sulla plusvalenza si dovrebbero pagare le tasse ma se non entrano mai nel circuito ufficiale e rimangono in quello delle crypto e vengono spese senza la conversione si potrebbe saltare questo passaggio).
      Quindi riassumendo: una donazione a fronte di una consulenza gratuita sarebbe solo simulata ed in caso di controlli ( e si consideri anche le difficoltà di fare i controlli nel mondo delle cryptovalute) potrebbero esserci dei problemi. E’ anche vero che se un soggetto mi paga in cryptomonete direttamente accreditando la moneta sull’exchange o sul wallet ritengo ad oggi quasi impossibile risalire alla transazione soprattutto se viene fatto con cryptomonete quali Monero appositamente create per rendere anonime le transazioni. Seppur non esiste nulla di specifico ad oggi essendo l’unico intervento dell’Agenzia delle Entrate riferito solo all’IVA l’indirizzo è quello della fatturazione del pagamento in crypto in quanto la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 Ottobre 20125, causa Hedqvist ha ritenuto il pagamento in crypto un vero e proprio pagamento

    • Come una normale fattura ma deve esserci inserita la modalità di pagamento ed il valore di cambio attuale della crypto. Le consiglio comunque di sentire anche il suo commercialista che è al corrente del regime fiscale applicato al suo caso

  2. Buonasera come apro u conto in bitcoin con un’impresa…?
    Amministro una srl che fa investimenti immobikiari e vogliamo iniziare ad incassare e pagare im bitcoin.
    Grazie

    Rispondi
    • Può aprire un conto andando su Coinbase.com che tra l’altro è uno dei maggiori è più sicuri Exchange in circolazione. Al momento della registrazione le sara’ richiesto se vuole registrarsi come persona fisica o come persona giuridica

  3. Se emetto uno Scontrino fiscale e accetto il pagamento con una crypto, sulla stampa dello scontrino fiscale deve esserci una voce specifica ? In contabilità come gestisco questo incasso in crypto ?

    Rispondi
    • Lo scontrino verrà emesso regolarmente come un pagamento ordinario. Per quanto riguarda la contabilità, non essendo un commercialista, le suggerisco di sentire il commercialista di fiducia ma in linea generale l’incasso andrà gestito come qualsiasi altro incasso essendo anche su tale tipo di pagamento applicabile la tassazione: l’unica cosa che cambia è la “moneta” con cui viene pagato il bene o servizio. Il vantaggio potrebbe essere quello di non convertire la cripto ed attendere che il suo valore si alzi aggiungendo ulteriore guadagno all’operazione

    • Buonasera,

      vorrei se possibile avere una delucidazione in merito alla ricezione di BTC sotto forma di pagamento per un servizio.

      Se offro un servizio di segnalazione di trading in criptovaluta e in cambio ricevo un pagamento mensile (in abbonamento) in BTC o altra criptovaluta; devo possedere una partita IVA? Devo registrare questo servizio online come attività commerciale?

      Grazie.

    • Le premetto che dovrebbe sentire un commercialista al riguardo per essere sicuro. A mio avviso comunque l’attività che offre è una prestazione di servizi e a tutti gli effetti una attività commerciale. Se il suo reddito non supera i 5000 euro annui può essere inquadrata come attività occasionale e non necessita di partita iva. Se, invece, gli introiti sono maggiori dovrà necessariamente aprire partita iva, fare regolare dichiarazione dei redditi ecc. Il fatto che poi lei venga pagato in criptovaluta non sposta il problema in quanto sempre di pagamento per una prestazione si tratta e quindi va regolarmente dichiarato e tassato.

  4. Vorrei porre una domanda riguardo la detenzione di cryptovalute. Se ricevessi da mio padre una somma già di suo superiore ai famosi 51.645,69 chiedendomi di scambiarle con cryptovalute attraverso un exchange non italiano e le lasciassi li, queste andrebbero obbligatoriamente dichiarate nel quadro RW (essendo assimilate a “valuta estera”). Ma se una volta scambiate le trasferissi in un wallet fisico di cui posseggo le chiavi privatamente, sarei comunque obbligato a dichiararle nel quadro RW?
    Inoltre, non sarò obbligato a dichiararle nel quadro RT fino a quando non le cedessi a titolo oneroso, quindi scambiandole in euro e spostandole sul mio conto bancario. Ma se le donassi ad un familiare (essendo comunque volontà, messa per iscritto davanti ad un notaio, di mio padre la divisione tra i familiari delle crypto) quest’ultimo può scambiarle in euro e trasferirle sul suo conto? Grazie in anticipo per la risposta.

    Rispondi
    • Premetto che la risposta dovrebbe prevedere la necessità di un parere coordinato con il commercialista. Il bitcoin per il fisco vale come valuta estera e non vi è nessuna differenza con questa nel ragionamento da fare. Quindi vi è sicuramente l’obbligo di dichiarazione ma la particolarità del bitcoin è la difficile individuazione e qui mi taccio.
      Se i bitcoin venissero donate, salvo i problemi di violazione di legittima eventuali e se sussistenti, sicuramente chi le riceve può scambiarli e metterli sul suo conto. Ovviamente in caso di accertamento dovrà dimostrarne la provenienza, dovrà pagare le dovute imposte sulla donazione. Per la tassazione della donazione l’aliquota, da calcolarsi sul valore eccedente la cifra di un milione di euro, è del 4% in caso di donazioni tra coniugi, figli e genitori mentre è del 6% in caso di donazioni tra fratelli e sorelle o tra parenti sino al 4° grado. Per un approfondimento in materia è consigliabile sentire un commercialista

  5. salve,
    come funziona il pagamento in BITCOIN nel caso di prestazione occasionale?
    fanno cumulo per i famosi 5000 di tetto?
    grazie.

    Rispondi
    • IL pagamento in Bitcoin funziona come qualsiasi altro pagamento in quanto l’Agenzia delle Entrate lo accomuna a pagamento con valuta estera. Quindi farà cumulo per i 5000 euro

  6. Ciao! grazie per l’articolo, molto interessante.

    Premetto che sono attualmente una persona fisica e non un’impresa. Mi piacerebbe avere delucidazioni riguardanti la ricezione di pagamenti in Bitcoin per le vendite occasionali. Sono tenuto a fare la dichiarazione dei redditi anche se non converto la crypto in euro? Se tenessi il ricavo in btc non si realizzerebbe nessuna plusvalenza giusto? Grazie mille!

    Rispondi
    • La risposta non è così semplice come parrebbe in quanto non vi è, attualmente, una legge che disciplina le criptomonete nel nostro ordinamento. Quindi il ragionamento va fatto secondo le norme di principio. Secondo il fisco la plusvalenza andrebbe pagata in quanto l’Agenzia delle Entrate ha equiparato le criptovalute a valute estere ( v.d.la risoluzione della Direz. Centr. AdE 72/E/2016 e la risposta ad interpello n. 956-39/2018 della Direz. Reg. Lombardia).
      In realtà sull’argomento ci sarebbe da discutere in quanto le criptomonete non dovrebbero essere assimilate alle valute estere così come la Corte di Giustizia UE ha sottolineato con la famosa sentenza Hedqvist, in causa C-264/14, del 22.10.2015.
      Però se si dovesse non pagare le plusvalenze in base a questa sentenza si commetterebbe un errore in quanto la sentenza mette in discussione il presupposto del ragionamento fatto dalla Agenzia delle Entrate, affermando in modo chiaro che le criptovalute vanno considerate come mezzi di pagamento e non possono essere equiparate a valute e questo in quanto mancano dei presupposti propri delle monete aventi corso legale. l’Agenzia delle Entrate tratta i wallet come fossero conti correnti : se supera valori minimi previsti dalla normativa per il contribuente scatta l’obbligo di dichiararlo. Quando il wallet del contribuente è quello che viene assegnato quando si apre un account su una piattaforma exchange gestita da una società estera, e il gestore dell’exchange per poter operare su quel conto dispone delle chiavi di quel wallet (custodial), secondo l’Agenzia delle Entrate, il wallet andrebbe senz’altro considerato come un’attività finanziaria localizzata all’estero e quindi va dichiarato. Se, invece, siamo nella ipotesi di un wallet offline (cold storage), la cui chiave privata è nelle mani del contribuente italiano, si presume che quel conto sia in Italia, e allora l’obbligo di dichiarazione non scatta:Tar del Lazio, la n. 1077/2020. Anche qui ci sarebbe da discutere sul fatto che il Wallet possa essere assimilato davvero ad un conto corrente.
      Andando più sul pratico se, durante il corso di un anno, per almeno 7 giorni consecutivi si supera la soglia di possesso di Bitcoin per un controvalore pari a 100 milioni delle vecchie Lire (ovvero circa 51.000 Euro), allora l’Agenzia delle Entrate considera l’attività del privato un’attività speculativa e quindi chiede il pagamento delle tasse sulle eventuali plusvalenze.
      Le plusvalenze vengono rilevate, però, solo al momento della vendita dei Bitcoin (nel caso dei privati non c’è chiusura di bilancio), pertanto le tasse si devono pagare solo sulle plusvalenze, e solo nel momento in cui li si dovesse vendere generando una plusvalenza (sempre che si superi la soglia di possesso di cui sopra): la tassazione è al 26%

  7. Buongiorno,
    sono proprietario di un negozio di alimentari e non ho ben capito se devo pagare l’iva oppure la devo pagare solo se converto la cifra in euro?
    grazie e complimenti per l’articolo.

    Rispondi
    • I bitcoin sono «moneta», nel senso di mezzo di pagamento accettato volontariamente dalle parti, e la cessione di unità della valuta virtuale verso la valuta tradizionale, che determina un margine di guadagno tra prezzo di vendita e di acquisto, non solo è una prestazione di servizio a titolo oneroso, ma anche, rientrando tra quelle «relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio», di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2006/112/Ce, è esente sul piano Iva.
      Pertanto quando lei vende un bene e si fa pagare in bitcoin applicherà l’iva dovuta per l’acquisto e non conta se questo viene pagato in euro, bitcoin, dollari ecc. Quando cambia i bitcoin con altra moneta non si applicherà l’iva

  8. Buongiorno, come funziona il pagamento in crypto tramite le prop firm di trading su persona fisica? Sono ugualmente tassati i profitti fatti come qualsiasi altra prestazione professionale o essendo prelevati in crypto non si pagano tasse fino ai 51k?

    Rispondi
    • La questione della tassazione sulle cripto è ancora poco chiara in quanto non vi è una legge che disciplina il fenomeno ad oggi e quindi si va ad interpretazione. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, per analogia, considerare le cripto come fosse una moneta straniera.
      Detto ciò la plusvalenza ricavata dall’investimento in cripto va tassata così come i profitti che in quanto tali sono comunque soggetti a tassazione.
      Ripeto però che la materia è ancora tutta da normare

  9. Buongiorno,
    Grazie innanzitutto per tutte le informazioni che ci ha dato.
    Le vorrei sottoporre questo quesito: se il giorno X regalo una criptomoneta a mio figlio (acquistata a suo tempo, dicamo a 100 euro), senza convertirla in euro, e il giorno X la criptomoneta vale 1000 euro, che tipo di tassazione si applica?
    Dal mio punto di vista, non avendo mai liquidato la cripto, la transazione non dovrebbe essere fiscalmente rilevante ai fini delle plusvalenze. Trattandosi inoltre di una donazione inferiore al milione di euro, sarebbe esente anche dalla tassa sulle donazioni.
    Dal punto di vista di mio figlio, avendo ricevuto una cripto del valore di 1000 dovrebbe pagare eventuali plusvalenze al momento della liquidazione solo su eventuali ulteriori guadagni successivi alla data della donazione.
    E’ corretta questa mia interpretazione o invece il fisco potrebbe pretendere da me o da mio figlio la tassa sulla plusvalenza da 100 a 1000 euro?
    La ringrazio

    Rispondi

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Iscriviti alla newsletter

E riceverai una mail ogni volta che pubblicheremo un nuovo articolo.

×

Clicca qui sotto per contattarci tramite WhatsApp

×