Se il vecchio proprietario non provvede a trascrivere la vendita dell’auto al Pra , questi rimane ancora litisconsorte necessario nelle cause di sinistri stradali che coinvolgono il veicolo. e cioè contnua a rispondere degli incidenti e dei relativi causati dal nuovo acquirente o da chicchessia. Questo è ciò che ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 21009/10 con cui ha accolto il ricorso di alcuni danneggiati da un incidente stradale contro il vecchio proprietario il quale dagli atti risultava ancora intestatario dell’autovettura nonostante questa fosse stata in realtà venduta . Per la Suprema corte, quindi, è onere di chi vende far annotare il trasferimento di proprietà presso il Pra, ente istituito proprio per far conoscere ai terzi a chi appartengono i veicoli muniti di targa di circolazione . Attenzione, quindi, perchè non trascrivere può costare caro ! |