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Assegno nucleo familiare e di maternità

Con la rivalutazione monetaria, quest’anno, l’assegno al nucleo familiare è pari ad euro 131,87 mensili e l’assegno di maternità è pari ad euro 316,25 mensili. Inoltre la stessa rivalutazione fa salire i limiti ISE per il diritto alle prestazioni rispettivamente ad € 23.736,50 per l’assegno al nucleo familiare e ad euro € 32.967,39 per l’assegno di maternità. Nel nucleo familiare devono essere presenti almeno tre figli minori; lo stesso nucleo deve essere in possesso di un valore ISE non superiore ad una certa soglia che, per l’anno 2011, è pari a € 23.736,50. Questo valore fa riferimento ad un  nucleo familiare standard composto dai genitori e  da tre figli minori, quindi con cinque componenti; per nuclei familiari di diversa composizione il dato va riparametrato. L’importo dell’assegno mensile per il 2011 è pari ad euro 131,87 e spetta per un anno, 13 mensilità. Perché la famiglia possa aver diritto all’intera prestazione è richiesto che il valore ISE non superi l’importo pari alla differenza tra l’ISE previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell’assegno su base annua. Ciò vuol dire che la prestazione spetta all’intera misura ai nuclei familiari che possono far valere un ISE non superiore ad euro 22.022,19. L’assegno decorre dal 1 gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti ovvero dal primo giorno del mese in cui viene maturato il requisito relativo la composizione del nucleo familiare se l’evento si verifica nel corso dell’anno. La prestazione cessa di essere erogata dal 1 gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito sulla composizione del nucleo familiare. È il Comune a decretare il diritto alla prestazione all’erogazione dell’assegno che però viene erogato dall’Inps. L’Istituto provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata. Il richiedente l’assegno deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario postale; ritiro presso uno sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

L’assegno di maternità, invece , è una prestazione  che spetta alle donne non occupate nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno. In particolare l’assegno di maternità spetta, se residenti in Italia, ai seguenti soggetti: cittadini italiani; cittadini comunitari; cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno; cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; cittadine non comunitarie  in possesso della carta di soggiorno dei familiari di cittadino dell’unione o italiano, della durata di cinque anni; cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. L’assegno di maternità concesso dai comuni non è cumulabile con gli altri trattamenti previdenziali che fanno capo allo stesso evento maternità; per esempio, l’impiegata comunale che già ha diritto alla maternità legata al suo rapporto di lavoro dipendente non può far richiesta dell’assegno di maternità al Comune. Resta fermo, comunque, il diritto a percepire dal Comune l’eventuale quota differenziale laddove la prestazione erogata dal Comune sia di importo superiore a quella quel diritto della lavoratrice. Come già detto l’assegno di maternità va richiesto al Comune di residenza mentre però a pagarlo sarà l’Inps.

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