Home » Blog » Diritto Civile » Assicurazione RC Auto: introduzione di tariffe unisex nei contratti di assicurazione Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 01.03.2011 n° C-236/09

Assicurazione RC Auto: introduzione di tariffe unisex nei contratti di assicurazione Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 01.03.2011 n° C-236/09

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 1 marzo 2011 ha deciso l’eliminazione dei premi differenziati per la RC Auto per le clausole sul sesso dell’assicurato – conducente; tali premi, infatti, dovranno essere gli stessi sia per le donne che per gli uomini. La Corte cosi’ si è espressa: “L’art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, è invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012”. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia instaurata dalla Association belge des Consommateurs Test‑Achats ASBL nonché dai sigg. van Vugt e Basselier contro il Conseil des ministres del Regno del Belgio, avente ad oggetto l’annullamento della legge 21 dicembre 2007 recante modifica della legge 10 maggio 2007 per la lotta contro le discriminazioni tra donne e uomini, per quanto riguarda la rilevanza dell’appartenenza ad un determinato sesso in materia assicurativa. Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi sono utilizzati comunemente fattori attuariali diversi a seconda del sesso. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. La direttiva tiene conto di questa prassi ed invero, derogando alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex introdotta dall’ art. 5, n. 1 della suddetta direttiva, il successivo paragrafo di questo stesso articolo ha concesso agli Stati membri che al momento dell’adozione della direttiva 2004/113 non applicavano già la regola suddetta la facoltà di decidere, prima del 21 dicembre 2007, di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni individuali qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di pertinenti e accurati dati attuariali e statistici che devono rispondere a requisiti di affidabilità, aggiornamento regolare e messa a disposizione del pubblico. Pertanto, nella sentenza che qui si commenta, i giudici della Corte hanno stabilito che, la regola dei premi e delle prestazioni unisex verrà applicata, senza eccezioni, a partire dalla data del 21 dicembre 2012, per dare tempo a governi e assicurazioni di adeguarsi. Essa vieta di prendere in considerazione il criterio del sesso ai fini del calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative dei contratti di assicurazione conclusi dopo la data del 21 dicembre 2007 (ossia il termine ultimo per la trasposizione della direttiva), in quanto prendere in considerazione il sesso dell’assicurato come fattore di rischio per quanto riguarda i contratti di assicurazione, costituisce una discriminazione.

Vuoi saperne di più?

Richiedi una consulenza

Leggi anche

Lascia un commento


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.