Due sposi citavano in giudizio la Società Y che si era occupata di organizzare il loro banchetto di nozze, lamentando la qualità particolarmente scadente del banchetto nuziale, sia dal versante della quantità, assolutamente insufficiente, dei cibi forniti, sia dal versante della durata del banchetto protrattosi per molte ore con attese estenuanti tra le varie portate, sia, da ultimo, con riferimento al comportamento dei camerieri, mostratisi scortesi e talora insolenti. Gli attori chiedevano la risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto specie di danno morale, esistenziale e di immagine per un importo complessivo di Eu. 100.000,00. Dall’integrale trascrizione delle testimonianze emergeva il grave inadempimento della pattuizione stabilita tra le parti ed avente ad oggetto l’organizzazione ed il servizio del banchetto nuziale. Effettivamente, le portate erano risultate assolutamente insufficienti a fronte di 160 invitati, c’erano stai intervalli di tre quarti d’ora tra una portata e l’altra e il personale cui era stato affidato il servizio si era distinto per irriverenza e maleducazione, tantoché buona parte degli invitati si era allontanata prima che il banchetto avesse termine. Il Tribunale di Roma riteneva che:
- È ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale anche derivante da inadempimento contrattuale; 2) il momento delle nozze, con tutti i suoi addentellati, costituisce senz’altro manifestazione della realizzazione personale dei coniugi e deve ritenersi, pertanto, che riceva copertura costituzionale ai sensi dell’art. 2 Cost.; 3) Che il danno morale, per essere risarcito, non necessariamente deve essere transeunte; 4) In relazione al danno esistenziale, vengono richiamate le SSUU 2008 in virtù delle quali, non è possibile prevedere una sottocategoria denominata tale, tuttavia, i pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona; 5) il più importante limite al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è costituito, per i casi di inadempimento non doloso, dalla prevedibilità del danno stesso, così come stabilito all’art. 1225 c.c. Se il contratto ha ad oggetto prestazioni volte a soddisfare anche interessi di natura non patrimoniale, come appunto nel caso in questione, devono ritenersi prevedibili e devono, dunque, essere risarciti i danni ricadenti nella sfera non patrimoniale.
Pertanto, il Tribunale di Roma, ritenendo esistente sia il danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del danno morale che del pregiudizio esistenziale (comprensivo anche del danno all’immagine), condanna la parte convenuta al pagamento , in favore di ciascuno degli attori, della somma di Eu. 10.000,00 con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo e al rimborso delle spese sostenute per il giudizio.



