A Caino non era mai andato giù che quella cantina di sua proprietà venisse usufruita dal fratello Abele: ed è così che quest’ultimo veniva trascinato in Tribunale a seguito delle rivendicazioni del fratello. Abele aveva però un asso nella manica che Caino non aveva considerato : il diritto di usucapione. Ed è così che il caso approda in Cassazione la quale , con sentenza del 02 agosto 2011, stabilisce che sull’immobile di proprietà esclusiva può ben verificarsi un compossesso che, scaduto il termine ventennale, fa scattare l’acquisizione ex articolo 1158 Cc per “l’occupante”. Nella vicenda de quo il giudice di prime curie, in realtà, aveva errato nel considerare che il compossesso esercitato dall’uomo sulla cantina del fratello non sarebbe idoneo a usucapire il diritto alla comproprietà perché non avente natura esclusiva. Sull’immobile di proprietà esclusiva, infatti, si può ben creare una situazione di compossesso “pro indiviso” fra il legittimo titolare del bene e il terzo. Non è poi importante stabilire se il fratello abbia o meno ignorato l’esistenza del diritto altrui: : quello che importa è che, decorso il termine di cui all’articolo 1158 Cc, il compossessore acquisisce la comproprietà pro indiviso dell’immobile nella misura corrispondente al possesso esercitato.
Ed è così che Abele, almeno una volta, ha la meglio su Caino ribaltando la storia.



