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Cattiva manutenzione delle strade: come ottenere il risarcimento?

 

CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE: CI SI PUO’ DIFENDERE?

Partiamo da un esempio.

In data X Tizio, a bordo della propria autovettura, percorreva la via Matteotti nel piccolo Comune di Y quando, improvvisamente, la ruota anteriore sinistra dell’automobile collideva con una buca , non segnalata, presente sulla corsia e causata dal cedimento dell’asfalto. Tizio provvedeva subito a scattare delle foto. In conseguenza dell’accaduto l’auto di Tizio riportava danni considerevoli e pertanto l’auto veniva lasciato in deposito presso la carrozzeria per tre giorni per le necessarie riparazioni. Tizio provvedeva ad inviare una lettera al Comune chiedendo i danni ma otteneva solo risposta negativa in quanto la compagnia assicuratrice del Comune gli faceva presente che non poteva dar seguito alla richiesta per mancanza di responsabilità dell’assicurato e per mancanza dell’insidia( il Comune). Infatti il perito dell’assicurazione, giunto sul posto, non trovava più la buca in questione in quanto il Comune , pochi giorni dopo, aveva provveduto a farla riparare.

L’art. 14 del codice della strada attribuisce agli enti proprietari il compito di controllare l’efficienza delle strade, provvedere alla manutenzione e all’apposizioni della segnaletica necessaria. Il Comune Y , nel caso prospettato, ha omesso di fare tutto ciò e quindi va ritenuto responsabile. Inoltre l’art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile dei danni provocati a terzi dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito. Il danneggiato ha quindi l’onere di provare soltanto il nesso causale tra la cosa e il danno in quanto la responsabilità di chi ha la cosa in custodia sorge automaticamente per effetto della mancata vigilanza.

V’è da tener però ben presente che la giurisprudenza ha ritenuto, molte volte, non applicabile alla Pubblica Amministrazione l’art. 2051 non in quanto la proprietà pubblica ha una estensione tale da rendere impossibile l’esercizio di un controllo continuo ed efficace. Vi sarebbe quindi una oggettiva impossibilità per l’ente proprietario della strada pubblica di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo derivanti dal bene medesimo.

Sul punto si potrebbe ovviamente polemizzare in quanto non è certamente giusto che un cittadino che paga regolarmente le tasse che debbono servire, appunto, anche per la buona manutenzione delle strade, se subisce un danno per una buca sul manto stradale se lo debba poi ripagare a proprie spese. Ma, sul piano giuridico, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile a queste fattispecie non più l’art. 2051 c.c. che, si ripete, racchiude in sé una sorta di responsabilità oggettiva dell’ente con onere probatorio totalmente a carico di quest’ultimo solo per dimostrare l’eventuale caso fortuito, ma bensì l’art. 2043 c.c. che pone l’onere probatorio totalmente a carico dell’attore e cioè del cittadino danneggiato.

In questo caso quest’ultimo dovrà provare la colpa della pubblica amministrazione e la non visibilità della insidia e la non prevedibilità. Se quindi Tizio percorreva una strada rettilinea al cui centro vi era una buca difficilmente potrà, in base a questo articolo, dimostrare la non visibilità dell’insidia . D’altro canto, se siamo in zona ove le buche la fanno da padrona, non si potrà dimostrare la non prevedibilità: in buona sostanza il Comune è negligente in quanto lascia una determinata zona disastrata? Bè , questo va a vantaggio del Comune stesso in quanto rende l’evento prevedibile e quindi è il cittadino che deve porre maggiore attenzione quando transita su quella via.

La Corte Costituzionale con la sentenza 156 del 10 maggio 1999 ha stabilito che la presunzione di responsabilità dell’art. 2051 c.c. si applica anche alla pubblica amministrazione tutte le volte in cui vi sia in concreto la possibilità di esercitare un controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose. A seguito di questa sentenza la Cassazione ha applicato l’art. 2051 c.c. con riferimento alle strade poste all’interno dell’abitato e a quelle rientranti nel demanio comunale. In questi casi è proprio la limitata estensione del bene che consente all’ente di provvedere alla manutenzione in modo continuativo e costante e di esercitare un effettivo controllo sulla strada.

Nel caso che abbiamo prospettato possiamo sicuramente sostenere che Tizio ha subito il danno in un piccolo centro abitato e che quindi il Comune Y poteva tranquillamente esercitare un effettivo controllo sulla strada. V’è anche da sottolineare come rilevi il comportamento del Comune anche nella fase successiva del sinistro in quanto questi ha provveduto a riparare l’insidia agevolmente e ciò a dimostrazione che poteva anche attendere a tale incombenza prima del sinistro se solo avesse prestato la dovuta attenzione.

Nel caso in esame, quindi, o il Comune prova che l’evento è stato causato da caso fortuito oppure dovrà risarcire il danno a Tizio ivi compreso il c.d. danno da fermo tecnico e cioè quel danno causato a Tizio dal fatto che l’auto è dovuta restare in carrozzeria tre giorni per la riparazione e questi non ne ha potuto usufruire dovendo sostenere delle spese per rimediare a tale disagio.

Poiché però la compagnia assicurativa del Comune Y ha risposto negativamente a Tizio questi , non avendo possibilità di trovare una soluzione risarcitoria stragiudiziale alla controversia, dovrà necessariamente ricorrere alla autorità giudiziaria. A tal proposito v’è da tener presente che il luogo di competenza è, in base all’art. 20 c.p.c., quello dove si è verificato il sinistro e che il Giudice di Pace sarà competente solo qualora il danno non superi i 5000,00 euro ( non ci si confonda con il limite di valore di euro 20.000,00 previsto per il Giudice di Pace solo per i sinistro RCA e quindi in caso di scontro tra veicoli).

Da ricordare :il diritto si prescrive, in base all’art. 2946 c.c., in dieci anni.

Ma se Tizio invece avesse subito il sinistro alla periferia di Milano quale tutela poteva avere? Come si è già accennato, in questo caso, Tizio non avrebbe potuto invocare l’art. 2051 c.c. ma bensì ricorrere all’art. 2043 c.c.. In base a tale norma il Comune è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto. Il concetto di pericolo occulto deve presentare, per il caso che stiamo analizzando, il requisito oggettivo della sorpresa, dovuta alla non visibilità del pericolo da parte dell’utente che usa la normale diligenza richiesta dalla situazione in cui si trova, e il requisito soggettivo della imprevedibilità ed inevitabilità dell’insidia. Tizio assolverà al suo onere probatorio anche dimostrando che l’ente non si è attenuto alle prescrizioni previste dagli artt. 14 e 42 C.d.s. Tizio stava percorrendo la strada alle ore 22.00 e poiché vi era scarsa illuminazione non era possibile scorgere l’insidia che avrebbe dovuto essere segnalata e quindi potrà ottenere giustizia ricorrendo al giudice competente.

Da ricordare : il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni secondo quanto stabilito dall’art. 2947 c.c.

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