L’articolo 1260 consente al creditore, senza il consenso del debitore, la cessione del proprio credito. La cessione ha efficacia per il debitore ceduto dal momento dell’accettazione da parte di quest’ultimo ovvero dalla notifica eseguita nei suoi confronti. È ormai pacificamente ammessa anche la possibilità di cedere crediti futuri purché determinati o determinabili con riferimento al momento della stipula del negozio di trasferimento. In questo caso il negozio si perfeziona con lo scambio dei consensi tra cedente e cessionario ma, sino al momento in cui il credito non sia venuto esistenza, produce tra le parti solo effetti obbligatori e non traslativi. La notificazione della cessione al debitore non deve intendersi in senso formale potendosi anche fare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si è da tempo oramai assistito alla prassi di cessione da parte del danneggiato del credito risarcitorio scaturente da incidenti stradali in favore del soggetto che abbia provveduto a riparare il danno. Questi esercita poi l’azione consentita dall’articolo 144 decreto legislativo 209 del 2005 nei confronti dei soggetti indicati dalla norma e cioè nei confronti del responsabile del danno e dell’assicuratore di quest’ultimo. I crediti risultano liberamente cedibili ad eccezione fatta per:
i crediti strettamente personali; quando la cessione sia vietata dalla legge; quando la cessione sia stata esclusa per espressa volontà dei contraenti.
Il debitore ceduto non diviene parte del contratto di cessione alle cui vicende rimane del tutto estraneo. Il cedente diviene invece estraneo alla vicenda relativa all’adempimento del credito ceduto che può essere preteso solo dal cessionario.
Il cedente quindi, per effetto della cessione, cessa la sua qualità di parte del rapporto dal quale sorto il credito ceduto, mentre diviene parte del negozio mediante il quale la cessione è stata effettuata. L’articolo 1264 del codice civile, tuttavia, prevede che il debitore sia liberato dell’obbligo quando abbia pagato al cedente prima dell’accettazione o della notificazione. Il negozio di cessione del credito non è soggetto ad alcun vincolo di forma né per quanto attiene al contratto né per quanto attiene alla sua notificazione.
Fatte queste doverose premesse andiamo ad analizzare il caso frequente di cessione del credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale al carrozziere.
Si è detto già della possibilità di cessione di un credito futuro a condizione che esista già un rapporto dal quale il credito trarrà origine e che dallo stesso sia possibile desumere elementi in ordine alla determinatezza o determinabilità del credito futuro. Nel caso di sinistro stradale la norma individua inequivocabilmente le parti dell’obbligazione risarcitoria: da un lato, il danneggiato da lesioni o danni a cose e, dall’altro, il conducente e il proprietario in solido tra loro. Il diritto di credito, pertanto, sussiste esclusivamente in favore del primo a danno dei secondi. Per tale ragione, dove il danneggiato voglia cedere il proprio credito, non può cederlo se non nei termini e con le limitazioni che il proprio diritto presenta. Egli, infatti, potrà cedere a un terzo il diritto vantato nei confronti del danneggiante, inteso, secondo la previsione normativa, nella duplice accezione di conducente – proprietario del veicolo investitore. Nessun diritto di credito potrà essere ceduto in danno dell’assicuratore del danneggiante poiché, come risulta evidente dalla normativa, nessun diritto di tal fatta il danneggiato vanta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile del danno. L’obbligo della compagnia assicuratrice, sorge infatti ai sensi dell’articolo 1882 del codice civile esclusivamente in favore del proprio assicurato, ferma restando la facoltà dell’assicuratore, e sensi dell’articolo 1917 del codice civile, di pagare direttamente il danneggiato. Ai sensi dell’articolo 144 decreto legislativo numero 209 del 2005 il danneggiato può esercitare direttamente nei confronti dell’assicuratore verso il quale non possiede alcun diritto, l’azione che gli spetterebbe nei confronti del danneggiante in forza dell’illecito commesso da quest’ultimo. Tale norma, tuttavia, non determina l’insorgenza di alcun diritto di credito in favore del danneggiato nei confronti dell’assicuratore. Quindi non si potrà cedere alcun diritto di credito nei confronti dell’assicuratore del danneggiante in quanto tale diritto non è mai sorto e quindi impossibile trasferirlo. Pertanto, il contratto mediante il quale il danneggiato trasferisce a ad un terzo il diritto di credito scaturente da un incidente stradale può avere ad oggetto esclusivamente il credito sorto nei confronti del danneggiante e non certo nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo poiché tale diritto non è mai esistito in favore del danneggiato. Il contratto che dovesse prevedere la cessione di tale credito sarebbe nullo per impossibilità dell’oggetto, e anzi per la sua inesistenza. A ben vedere, anche la cessione del credito che il danneggiato ha nei confronti del danneggiante, in caso di sinistro stradale, desta non poche perplessità. Nella prassi, infatti, il credito risarcitorio scaturente da incidente stradale viene ceduto, non a un terzo qualunque, ma al soggetto che provvede alla riparazione del danno ovverosia a colui che emette la fattura che dovrebbe fungere da prova dell’entità del danno, con la conseguenza che la determinazione dell’entità del credito ceduto viene rimessa, nel caso di specie, ad un soggetto che coincide con l’avente diritto alla prestazione. Si consideri poi che laddove, per le modalità prescelte dalle parti, la cessione dei crediti risarcitoria avvenga mediante l’acquisizione sistematica da parte di un soggetto dei crediti vantati dalla moltitudine dei danneggiati, ovvero di tutti i crediti vantati dalla carrozzeria, che ormai sempre più frequentemente opera sotto la forma societaria, la materia presenta profili che esorbitano dalla disciplina codicistica. Infatti in tali casi la vicenda concreta sfugge alla disciplina dettata all’articolo 1260 del codice civile dovendosi coordinare con quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, o, in qualche caso, con la disciplina dettata per il factoring dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, oltre che con il divieto posto agli intermediari finanziari dall’articolo 106 decreto legislativo numero 385 del 1993. In merito ai diritti accessori si deve rilevare , poi,che non rientra tra gli stessi l’esercizio delle azioni a tutela del credito, poiché tali azioni spettano al cessionario non già in forza del trasferimento del credito, ma in base al più generale principio della tutela giurisdizionale dei diritti. Quindi la cessione del credito verso il danneggiante non può comportare per il cessionario la facoltà di esercitare l’azione nei confronti dell’assicuratore. Concludendo il credito nascente da incidente stradale, al pari di ogni altro credito scaturente da fatto illecito, può essere oggetto di un contratto di cessione secondo le norme e nei limiti dettati dal codice civile e dalle altre leggi in materia. È da escludersi però che alla cessione del credito risarcitorio consegua, nell’ipotesi di risarcimento di danni da circolazione stradale, la facoltà per il cessionario di esercitare l’azione diretta ex articolo 144 decreto legislativo 209 del 2005. Il credito per danni scaturente da incidente stradale è attuale e non futuro, poiché al momento della cessione lo stesso è già venuto ad esistenza, rimanendo irrilevante, a tal fine il successivo ed eventuale accertamento giudiziale, così come la successiva determinazione dello stesso.
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ottimo contributo grazie