L’anticresi e’ garanzia personale avente ad oggetto un bene immobile e precisamente il contratto con il quale il debitore o un terzo si obbligano a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli al capitale e agli interessi se dovuti.
La durata di tale contratto va di pari passo con quella del debito- credito e cioè l’obbligazione si estinguerà quando estinto sara’ il debito.Nonostante ciò la legge prevede un periodo massimo di durata di 10 anni anche se nel contratto si stabilisce un periodo maggiore. Se le parti stabiliscono che i frutti compensano gli interessi dovuti dal debitore, questi può estinguere in ogni tempo il proprio debito e rientrare nel possesso dell’immobile. Con questo particolare contratto il creditore acquista il diritto di ritenzione dell’immobile dato in garanzia fino all’integrale soddisfazione del credito con la possibilità di fare propri i frutti.Una volta stabilita la natura della cessione dell’immobile , in questo caso ceduto per anticresi, non si potrà successivamente sostituire il diritto di credito con la proprietà dell’immobile in quanto accordo vietato dalla legge.



