Se l’automobilista denuncia in ritardo o in modo incompleto il furto dell’auto, l’assicurazione è comunque tenuta al risarcimento a meno che non riesca a provare che dietro la mancanza dell’assicurato si nasconda un comportamento doloso: questo è il principio che viene stabilito dal tribunale di Campobasso che ha accordato l’indennità chiesta da una società per il furto di due escavatori denunciato con ritardo. In tema di assicurazioni gli articoli 1913 e 1915 Cc non pongono alcun automatismo a sfavore dell’assicurato sicché, anche nel caso di tardiva o incompleta denuncia del sinistro, egli perde diritto all’indennità soltanto se tale mancata denuncia sia dolosa, mentre, nel caso di semplice leggerezza o negligenza, la tardiva denuncia determina una decurtazione dell’indennizzo nei limiti del pregiudizio effettivamente sofferto dall’assicuratore per tale ragione.
RISARCIMENTO DANNI, INFORTUNISTICA STRADALE: LEGALIUS TUTELA I TUOI DIRITTI



