La strage ed il disastro causato dalla nave Costa Concordia, la più grande nave da crociera italiana, non può lasciarci indifferenti. Avendo assistito persone coinvolte in stragi e disastri, abbiamo voluto dare, con questo post, il nostro contributo in quanto per nostra esperienza sapere come agire ed agire tempestivamente può fare la differenza fra ottenere un equo risarcimento e rimanere solo con un danno permanente a vita.
Lasciando invece alle cronache giornalistiche la dettagliata ricostruzione dei fatti , facciamo un breve riassunto di cosa è accaduto.
La nave da crociera Costa Concordia, ha urtato uno scoglio di Punta Gabbianara, non lontana dall’Isola del Giglio. L’imbarcazione era partita alle 19 da Civitavecchia per un Giro del Mediterraneo e diretta a Savona. I 4.229 passeggeri a bordo sono stati soccorsi. Il Comandante Francesco Schettino ha riferito: “Mentre navigavamo ad andatura turistica abbiamo impattato uno sperone di roccia che non era segnalato. Secondo la carta nautica, doveva esserci acqua a sufficienza sotto di noi”.L’urto contro lo scoglio che ha squarciato la chiglia della Costa Concordia è avvenuto probabilmente alcune miglia prima dell’isola del Giglio. La nave, pur imbarcando acqua, avrebbe proseguito la navigazione e solo successivamente avrebbe invertito rotta puntando verso il porticciolo Giglio. Pare che la Concordia stesse viaggiando su una rotta non consentita. La Procura ha aperto immediatamente un fascicolo per i reati di disastro, omicidio colposo e naufragio.
Si è parlato anche di apparecchiature non funzionanti . Se ciò fosse accertato si potrebbe persino ipotizzare l’ipotesi di omicidio doloso in quanto mettendosi in navigazione con strumentazione guasta, pur non volendo che l’evento si verificasse, se ne accetta il rischio ( c.d. dolo eventuale). Tralasciamo per ora questo argomento in quanto correlato agli accertamenti che verranno effettuati dalla Procura e che accerteranno se la strumentazione a bordo della nave ( ovviamente quella che poteva evitare il danno) era perfettamente funzionante o meno : solo allora potremmo riaprire il discorso sopra accennato.
Ma inoltre un altro reato sicuramente ipotizzabile è quello di lesione colposa ( o dolosa secondo quanto detto poc’anzi).
Parlando, per ora, di reato colposo la Procura non ha potuto , per ora, procedere anche per questo tipo di reato in quanto procedibile a querela e non d’ufficio.
Bisogna però chiarire un concetto fondamentale :per lesione non bisogna intendere solo quella fisica in senso stretto rilevando anche il c.d. danno psicologico.
“ Ho 21 anni ed ho pensato di morire” questa una delle tante frasi rese da chi si è fortunatamente salvato dalla tragedia; tanti si sono gettati in mare e per tutta la vita porteranno con sè questa esperienza che li potrà condizionare psicologicamente nella loro quotidianità futura.
Il danno psicologico, infatti, è, a volte, più grave di quello strettamente fisico ( tanto per fare un esempio, vi sono persone che hanno perso delle gambe e nonostante tutto vincono le olimpiadi a loro dedicate, mentre chi è psicologicamente distrutto può diventare un vegetale) ed è stato riconosciuto come danno a se stante,ad esempio, nella strage di Viareggio. In quest’ultimo caso, molte persone che abitavano nella oramai divenuta nota via Ponchielli o nella traversa Porta Pietrasanta, pur non avendo avuto lesioni fisiche sono rimaste traumatizzate da questo evento riportando danni elevati.
Nel caso della Costa Concordia, il trauma subito dalle persone che erano a bordo sicuramente porterà loro delle conseguenze traumatiche quali ad esempio l’impossibilità di riprendere nel loro futuro una imbarcazione, di risevegliarsi nel cuore della notte rivivendo l’incubo di quella sera ecc..
Cosa fare e quali sono i primi passi da fare per ottenere il giusto risarcimento?
E’ bene premettere che ogni caso è una situazione a se stante e quindi non si può generalizzare.
Il consiglio che possiamo dare è di redigere una lista dei beni persi nel disastro e di proporre una querela per lesioni colpose entro tre mesi dal fatto. Infatti tale tipo di reato – si ripete – non è procedibile d’ufficio e pertanto dovrà essere la persona offesa a doversi azionare.
Per quanto riguarda il rapporto contrattuale con la Costa Crociere,
il contratto di viaggio prevede:
12) REGIME DI RESPONSABILITA’L’organizzatore risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. LastMinuteClick non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate. In particolare, Lastminuteclick sceglie il Tour Operator organizzatore, propone prodotti di qualità da catalogo, ed assicura la corrispondenza tra quanto descritto nel dettaglio offerta e quanto comunicato, in base al catalogo, fornito dallo stesso Organizzatore. LastMinuteClick, inoltre, è responsabile, per la riservatezza dei dati comunicati dal consumatore, esclusivamente dal momento in cui questi pervengono nella banca dati e non durante la loro trasmissione.13) LIMITI DEL RISARCIMENTOIl risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n. 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
Ci si potrà quindi scontrare con il limite di risarcimento di cui sopra arginabile tramite azione penale e successiva costituzione di parte civile con richiesta di risarcimento danni. In questo caso, v’è anche da dire, che il limite al risarcimento difficilmente potrà essere imposto e dovrà essere superato proprio in virtù dell’evento che si è verificato di proporzioni certamente imprevedibili e quindi ipotesi che esula dalle previsioni contrattuali.
Ecco quindi i primi passi da fare per chi vuole ottenere il risarcimento per i danni subiti :
1) Redigere un elenco delle cose andate distrutte nel disastro
2) Cercare di rintracciare, una volta tornati a casa ( anche andando alla agenzia di viaggi) la documentazione relativa al viaggio.
3) Farsi assistere psicologicamente da uno psicologo che potrà certificare se eventualmente quanto accaduto ed il trauma subito potrà comportare nel tempo un modifica alla quotidianità con postumi permanenti.
4) Proporre querela per le lesioni subite : termine tre mesi dal fatto
5) Inviare una lettera di richiesta danni alla Costa Crociere indicando , il più dettagliatamente possibile, i danni subiti, salvo poi eventuale integrazione.